Art. 1

Definizioni

In vigore dal 27 mag 2021
La decisione di esecuzione (UE) 2017/253 è così modificata: 1) è inserito il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: a) “modulo di localizzazione dei passeggeri” (“PLF”): un modulo compilato su richiesta delle autorità sanitarie che raccoglie perlomeno i dati relativi ai passeggeri specificati all’allegato I e che è utile a tali autorità nella gestione di un evento di sanità pubblica, in quanto consente loro di rintracciare i passeggeri transfrontalieri che possono essere stati esposti a una persona infetta da SARS-CoV-2; b) “dati del modulo di localizzazione dei passeggeri” (“dati PLF”): i dati personali raccolti tramite un PLF; c) “punto di ingresso digitale”: il luogo digitale unico presso il quale le autorità competenti del SARR possono collegare in modo sicuro i loro sistemi digitali PLF nazionali alla piattaforma di scambio PLF; d) “viaggio”: il viaggio transfrontaliero, costituito da una o più tratte, effettuato da una persona con mezzi di trasporto collettivo con posti preassegnati, tenuto conto del luogo di partenza iniziale e di destinazione finale della persona; e) “tratta”: un singolo viaggio transfrontaliero di un passeggero senza coincidenze o cambi di volo, treno, nave o veicolo; f) “passeggero infetto”: un passeggero che, sulla base dei pertinenti criteri di laboratorio, risulta infettato da SARS-CoV-2; g) “persona esposta”: un passeggero o altra persona che è stato/a in stretto contatto con un passeggero infetto; h) “allarme”: una notifica attraverso il Sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) a norma dell’articolo 9 della decisione 1082/2013/UE.»; 2) sono inseriti i seguenti articoli 2 bis, 2 ter e 2 quater: «Articolo 2 bis Piattaforma per lo scambio di dati PLF 1.   È istituita nell’ambito del SARR una piattaforma per lo scambio sicuro dei dati PLF dei passeggeri infetti (“piattaforma di scambio PLF”), al solo scopo del tracciamento dei contatti delle persone esposte al SARS-CoV-2 da parte delle autorità competenti del SARR e a integrazione della funzione di messaggistica selettiva presente in tale sistema. La piattaforma di scambio PLF fornisce un punto di ingresso digitale affinché le autorità competenti del SARR possano collegare in modo sicuro i loro sistemi digitali PLF nazionali o possano collegarsi attraverso il sistema comune dell’Unione europea per PLF digitale (EUdPLF), al fine di consentire lo scambio dei dati raccolti tramite PLF. Le autorità competenti del SARR possono utilizzare la piattaforma di scambio PLF per lo scambio di ulteriori dati, ossia dati epidemiologici, al solo scopo del tracciamento dei contatti delle persone esposte al SARS-CoV-2, conformemente all’articolo 2 ter, paragrafo 5. 2.   La piattaforma di scambio PLF è gestita dall’ECDC. 3.   Al fine di adempiere gli obblighi di cui all’ relativi alla notifica delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero individuate nel contesto della raccolta di dati PLF, le autorità competenti del SARR degli Stati membri che impongono la compilazione di PLF si scambiano, attraverso la piattaforma di scambio PLF, un insieme di dati PLF quale specificato all’articolo 2 ter. 4.   Le autorità competenti del SARR possono continuare ad adempiere gli obblighi di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 3, della decisione n. 1082/2013/UE relativi alla notifica delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero individuate nel contesto della raccolta di dati PLF attraverso gli altri canali di comunicazione esistenti richiamati all’, paragrafo 2, della presente decisione, su base temporanea, e a condizione che non risulti compromessa la finalità del tracciamento dei contatti. 5.   La piattaforma di scambio PLF non conserva i dati PLF e gli ulteriori dati epidemiologici. La piattaforma permette soltanto che le autorità competenti del SARR ricevano i dati trasmessi loro da altre autorità competenti del SARR, al solo scopo del tracciamento dei contatti delle persone esposte al SARS-CoV-2. L’ECDC accede ai dati solo per garantire il buon funzionamento della piattaforma di scambio PLF. 6.   Le autorità competenti del SARR non conservano i dati PLF ed epidemiologici ricevuti attraverso la piattaforma di scambio PLF per un periodo superiore al periodo di conservazione applicabile nell’ambito delle loro attività nazionali di tracciamento dei contatti delle persone esposte al SARS-CoV-2. 7.   La Commissione coopera con l’ECDC nell’adempimento dei compiti ad esso affidati a norma della presente decisione, in particolare per quanto riguarda le misure tecniche e organizzative relative all’introduzione, all’attuazione, alla gestione, alla manutenzione e all’ulteriore sviluppo della piattaforma di scambio PLF. 8.   Il trattamento dei dati personali nella piattaforma di scambio PLF al solo scopo del tracciamento dei contatti delle persone esposte al SARS-CoV-2 è effettuato fino al 31 maggio 2022 oppure, se precedente, fino al giorno in cui il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità avrà dichiarato, conformemente al regolamento sanitario internazionale, la fine dell’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale causata dal SARS-CoV-2. Articolo 2 ter Dati da scambiare 1.   Quando notificano un allarme nella piattaforma di scambio PLF, le autorità competenti del SARR dello Stato membro in cui è identificato il passeggero infetto trasmettono alle autorità competenti del SARR dello Stato membro di partenza iniziale o di residenza del passeggero infetto, se il luogo di residenza è diverso dal luogo di partenza iniziale, i seguenti dati PLF: a) nome; b) cognome; c) data di nascita; d) numero di telefono (fisso e/o cellulare) e) indirizzo email; f) indirizzo di residenza. 2.   Le autorità competenti del SARR dello Stato membro di partenza iniziale del passeggero infetto possono trasmettere i dati PLF ricevuti a uno Stato membro di partenza diverso da quello dichiarato nel PLF come Stato membro di partenza iniziale, nel caso in cui dispongano di informazioni supplementari indicanti lo Stato membro che dovrebbe effettuare il tracciamento dei contatti. 3.   Quando notificano un allarme nella piattaforma di scambio PLF, le autorità competenti del SARR dello Stato membro in cui è identificato il passeggero infetto trasmettono alle autorità competenti del SARR di tutti gli Stati membri, in relazione a ciascuna tratta del viaggio del passeggero, i seguenti dati PLF: a) luogo di partenza di ciascun trasporto interessato; b) luogo di arrivo di ciascun trasporto interessato; c) data di partenza di ciascun trasporto interessato; d) ogni tipo di trasporto interessato (ad esempio aereo, ferroviario, autobus, traghetto, nave); e) numero di identificazione (ad esempio numero del volo, numero del treno, numero di targa dell’autobus, nome del traghetto o della nave) di ciascun trasporto interessato; f) numero del posto a sedere/della cabina per ciascun trasporto interessato; g) se necessario, l’ora di partenza di ciascun trasporto interessato. 4.   Se sono in grado di individuare gli Stati membri interessati sulla base delle informazioni a loro disposizione, le autorità competenti del SARR dello Stato membro che notifica l’allarme trasmettono i dati di cui al paragrafo 3 solo alle autorità competenti del SARR di tali Stati membri. 5.   Le autorità competenti del SARR sono in grado di fornire i seguenti dati epidemiologici, ove ciò sia necessario per effettuare un efficace tracciamento dei contatti: a) tipo di test effettuato; b) variante del virus SARS-CoV-2; c) data di prelievo del campione; d) data di insorgenza dei sintomi. Articolo 2 quater Responsabilità delle autorità competenti del SARR e responsabilità dell’ECDC nel trattamento dei dati PLF 1.   Le autorità competenti del SARR che scambiano dati PLF e i dati di cui all’articolo 2 ter, paragrafo 5, sono contitolari del trattamento per l’inserimento e la trasmissione di tali dati attraverso la piattaforma di scambio PLF, fino al ricevimento degli stessi. Le rispettive responsabilità dei contitolari del trattamento sono attribuite in conformità dell’allegato II. Ciascuno Stato membro che intenda partecipare allo scambio transfrontaliero di dati PLF attraverso la piattaforma di scambio PLF notifica all’ECDC, prima dell’adesione, la propria intenzione di aderire e comunica quale autorità competente del SARR è designata come titolare del trattamento responsabile. 2.   L’ECDC è il responsabile del trattamento dei dati scambiati attraverso la piattaforma di scambio PLF. Esso fornisce la piattaforma di scambio PLF, garantisce la sicurezza del trattamento, compresa la trasmissione, dei dati scambiati attraverso la piattaforma di scambio PLF e rispetta gli obblighi del responsabile del trattamento di cui all’allegato III. 3.   L’efficacia delle misure tecniche e organizzative volte a garantire la sicurezza del trattamento dei dati PLF scambiati attraverso la piattaforma di scambio PLF è periodicamente verificata, esaminata e valutata dall’ECDC e dalle autorità competenti del SARR autorizzate ad accedere alla piattaforma di scambio PLF. 4.   L’ECDC ricorre alla Commissione in qualità di sotto-responsabile del trattamento e garantisce che ad essa si applichino gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti con la presente decisione.»; 3) all’articolo 3, paragrafo 3, i termini «all’allegato» sono sostituiti dai termini «all’allegato IV»; 4) nell’allegato, il titolo «ALLEGATO» è sostituito da «ALLEGATO IV»; 5) sono inseriti gli allegati I, II e III riportati nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni

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