Art. 3
In vigore dal 26 mag 2021
L’Unione è rappresentata dalla Commissione in seno al comitato congiunto di attuazione istituito a norma dell’articolo 19 dell’accordo.
Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto di attuazione quali membri della delegazione dell’Unione.
Storico versioni
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