Art. 1
In vigore dal 17 mag 2021
Le merci sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall'IVA sulle importazioni ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE, se sono state soddisfatte le seguenti condizioni:
(a)
le merci erano destinate ad essere distribuite e messe gratuitamente a disposizione dal Segretariato generale della protezione civile del Ministero della protezione del cittadino della Grecia a favore di richiedenti asilo e migranti;
(b)
le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE;
(c)
misure adeguate sono state adottate dalle autorità greche per garantire il rispetto degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE in relazione alle merci importate che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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