Art. 2

In vigore dal 17 mag 2021
L’, paragrafo 1, della decisione 2011/163/UE è sostituito dal seguente: «1.   Ad eccezione delle materie prime utilizzate per la produzione di budelli, i paesi terzi che utilizzano materie prime importate da altri paesi terzi che producono alimenti di origine animale approvati a norma della presente decisione oppure da Stati membri, a fini di esportazione nell’Unione e che non sono in grado di presentare un piano di sorveglianza dei residui equivalente a quello prescritto dall’articolo 7 della direttiva 96/23/CE per tali materie prime, aggiungono al loro piano la seguente dichiarazione: “L’autorità competente di [paese terzo] provvede affinché i prodotti di origine animale destinati al consumo umano esportati nell’Unione europea, segnatamente i prodotti fabbricati con materie prime importate in [paese terzo], provengano unicamente da stabilimenti elencati a norma dell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (*1) e vengano predisposte procedure affidabili volte a garantire che le materie prime di origine animale utilizzate in tali prodotti alimentari provengano unicamente da Stati membri dell’Unione europea oppure dai paesi terzi che, per la pertinente materia prima, figurano nell’allegato della decisione 2011/163/UE, senza la restrizione nella nota di cui all’, paragrafo 2, di tale decisione.”. Per la produzione di budelli destinati all’esportazione nell’Unione, i paesi terzi possono utilizzare materie prime importate da altri paesi terzi dai quali l’ingresso nell’Unione di carni fresche o di determinati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzato a norma dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/404 e (UE) 2021/405. Il paese terzo che intende esportare budelli nell’Unione è elencato nei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/404 e (UE) 2021/405 per i budelli e nell’allegato della decisione 2011/163/UE per i budelli. Gli stabilimenti dai quali i budelli devono essere esportati nell’Unione sono elencati a norma dell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/625.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2021:800:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo