Art. 1

In vigore dal 12 mag 2021
La Lituania è autorizzata a rifiutare la concessione dell'esenzione dall'accisa armonizzata per l'alcol etilico denaturato con alcol isopropilico in quantità pari o inferiore a 10 litri per ettolitro di alcol etilico assoluto, utilizzato per la fabbricazione dei seguenti alcol cosmetici e prodotti per l'igiene bucco-dentale liquidi o di analoghi alcol cosmetici e prodotti per l'igiene bucco-dentale liquidi, non destinati al consumo umano, ma consumati come bevande alcoliche: a) prodotti per l'igiene bucco-dentale con titolo alcolometrico volumico superiore al 20 % recanti i marchi «Classic» e «Crystal»; b) alcol cosmetici con titolo alcolometrico volumico superiore al 60 % recanti i marchi «Yellow», «Citrus», «Green», «Citrina», «Red», «Avietė», «Blue» e «Juodieji serbentai».
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