Art. 2
In vigore dal 10 mag 2021
La presente decisione si applica dal 20 dicembre 2020 al 19 dicembre 2026.
Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato, dovesse stabilire disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili allo sminamento umanitario, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore delle disposizioni in questione.
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