Art. 1

In vigore dal 10 mag 2021
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra, per quanto riguarda le modifiche delle decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014 del comitato per il commercio, si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio (4).
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