Art. 1

In vigore dal 10 mag 2021
1.   Gli Stati membri sono autorizzati a decidere se i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati», prodotti in un paese terzo, elencati nell’allegato, offrano le stesse garanzie dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nell’Unione e conformi alle disposizioni della direttiva 1999/105/CE. 2.   Ai fini del paragrafo 1 si applica quanto segue: a) per «garanzie» si intendono garanzie in merito a: i) l’ammissione di materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione, e ii) le misure adottate per la successiva produzione, a partire da tali materiali di base, di materiali forestali di moltiplicazione a fini di commercializzazione; b) per «materiali forestali di moltiplicazione della categoria “controllati”» si intendono materiali forestali di moltiplicazione: i) prodotti a partire dai tipi di materiali di base elencati nell’allegato, e ii) appartenenti alle specie o agli ibridi artificiali di cui all’allegato I della direttiva 1999/105/CE.
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