Art. 1
In vigore dal 10 mag 2021
1. Gli Stati membri sono autorizzati a decidere se i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati», prodotti in un paese terzo, elencati nell’allegato, offrano le stesse garanzie dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nell’Unione e conformi alle disposizioni della direttiva 1999/105/CE.
2. Ai fini del paragrafo 1 si applica quanto segue:
a)
per «garanzie» si intendono garanzie in merito a:
i)
l’ammissione di materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione, e
ii)
le misure adottate per la successiva produzione, a partire da tali materiali di base, di materiali forestali di moltiplicazione a fini di commercializzazione;
b)
per «materiali forestali di moltiplicazione della categoria “controllati”» si intendono materiali forestali di moltiplicazione:
i)
prodotti a partire dai tipi di materiali di base elencati nell’allegato, e
ii)
appartenenti alle specie o agli ibridi artificiali di cui all’allegato I della direttiva 1999/105/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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