Art. 3

In vigore dal 6 mag 2021
1.   Le posizioni da adottare a nome dell’Unione di cui agli riguardano le modifiche suddette nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e possono incidere sulle norme comuni dell’Unione e sono espresse congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, dagli Stati membri, che sono tutti membri dell’IMO. 2.   Le eventuali modifiche di lieve entità delle posizioni di cui agli possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio.
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Art. 3 Decisione (UE) 2021/778 — Testo vigente | Portale Normativo