Art. 1

In vigore dal 6 mag 2021
In deroga all’articolo 287, punto 13, della direttiva 2006/112/CE, Malta è autorizzata ad applicare una franchigia dall’IVA ai soggetti passivi la cui attività economica consiste principalmente nelle forniture di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte) o nelle forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte) e il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale a 30 000 EUR.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2021:753:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo