Art. 2
In vigore dal 30 apr 2021
La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania e l’Ungheria sono destinatarie della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2021:960:oj#art-2