Art. 4

In vigore dal 30 apr 2021
Una volta che l’organo esecutivo della convenzione ha adottato la metodologia da applicare per gli aggiornamenti di cui all’, paragrafo 1, la Commissione presenta, a nome dell’Unione i necessari aggiornamenti risultanti dall’applicazione di tale metodologia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2021:2292:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo