Art. 1
In vigore dal 29 apr 2021
L’Unione presenta le proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione che figurano nell’allegato della presente decisione.
La Commissione comunica tali proposte a nome dell’Unione al segretariato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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