Art. 1
In vigore dal 27 apr 2021
L’elenco delle campagne di ricerca obbligatorie in mare, le definizioni delle zone geografiche applicabili per la raccolta di dati sulla pesca nell’Unione e le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne in mare a partire dal 2022 figurano nell’allegato della presente decisione. L’elenco delle campagne e le soglie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1004 fanno parte del programma pluriennale dell’Unione per la raccolta e la gestione dei dati nel settore della pesca.
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