Art. 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/715

In vigore dal 26 apr 2021
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 è così modificata: a) l’articolo 5 bis è così modificato: i) il titolo è sostituito dal seguente: « Introduzione nell’Unione di frutti specificati originari del Brasile »; ii) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: “I frutti specificati originari del Brasile sono accompagnati da un certificato fitosanitario che comprende, alla rubrica “Dichiarazione supplementare”, i seguenti elementi: ”; b) è inserito l’articolo 5 ter seguente: «Articolo 5 ter Introduzione nell’Unione di frutti specificati originari dell’Argentina 1.   I frutti specificati originari dell’Argentina sono introdotti nell’Unione solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) i frutti specificati sono stati prodotti in aree di produzione costituite da una o più unità di produzione, che sono state identificate come parti uniche e fisicamente distinte di un’area di produzione, e sia l’area di produzione sia le relative unità di produzione sono state ufficialmente riconosciute dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dell’Argentina ai fini dell’esportazione nell’Unione; b) le aree di produzione e le relative unità di produzione riconosciute sono state registrate dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dell’Argentina con i rispettivi codici di identificazione unici (“codici di tracciabilità”); c) i frutti specificati sono stati prodotti in un’unità di produzione riconosciuta che, al momento opportuno, dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo, è stata sottoposta a trattamenti e misure colturali efficaci contro la Phyllosticta citricarpa e la cui applicazione è stata verificata sotto la supervisione dell’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dell’Argentina; d) nelle unità di produzione riconosciute sono state effettuate durante il periodo di crescita ispezioni ufficiali consistenti in osservazioni visive e, qualora siano stati individuati sintomi, nel campionamento, per verificare la presenza della Phyllosticta citricarpa, e nessun sintomo della Phyllosticta citricarpa è stato individuato sui frutti specificati dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo; e) è stato prelevato un campione: i) all’arrivo negli impianti di imballaggio, prima della trasformazione, costituito da 200-400 frutti per lotto di frutti specificati, definito al momento dell’arrivo nell’impianto di imballaggio; ii) fra il momento dell’arrivo e quello dell’imballaggio negli impianti di imballaggio, costituito da almeno l’1 % per lotto di frutti specificati, definito nella linea di imballaggio; iii) prima della partenza dall’impianto di imballaggio, costituito da almeno l’1 % per lotto di frutti specificati, definito dopo l’imballaggio; iv) prima dell’esportazione, nell’ambito dell’ispezione ufficiale finale per il rilascio del certificato fitosanitario, costituito da almeno l’1 % per lotto di frutti specificati preparati per l’esportazione; f) tutti i frutti specificati di cui alla lettera e) sono stati sottoposti a campionamento, per quanto possibile, in base a ogni sintomo apparente della Phyllosticta citricarpa e tutti i frutti oggetto di campionamento di cui alla lettera e), punto i), sono risultati indenni dalla Phyllosticta citricarpa in base a ispezioni visive, mentre tutti i frutti oggetto di campionamento di cui alla lettera e), punti ii), iii) e iv), che mostravano sintomi della Phyllosticta citricarpa, sono stati sottoposti a test e sono risultati indenni dalla Phyllosticta citricarpa; g) i frutti specificati sono stati trasportati in imballaggi, ciascuno di essi recante un’etichetta con il codice di tracciabilità dell’unità di produzione di cui sono originari; h) prima dell’inizio della campagna di esportazione dei frutti specificati, l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dell’Argentina ha comunicato alla Commissione l’elenco delle unità di produzione riconosciute per area di produzione, nonché i nomi degli operatori professionali responsabili di ciascuna area di produzione riconosciuta, e tutti gli aggiornamenti relativi alle modifiche di tale elenco, compreso il motivo delle modifiche, sono stati immediatamente comunicati alla Commissione; i) i frutti specificati sono accompagnati da un certificato fitosanitario che comprende il numero di imballaggi provenienti da ciascuna unità di produzione e, alla rubrica “Dichiarazione supplementare”, i pertinenti codici di tracciabilità e la dichiarazione seguente: “La partita è conforme all’articolo 5 ter della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione”. 2.   In aggiunta al paragrafo 1, i frutti specificati originari dell’Argentina sono introdotti nell’Unione se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) sono originari di un’unità di produzione riconosciuta in cui la Phyllosticta citricarpa non è stata rilevata sui frutti specificati durante le ispezioni ufficiali effettuate in Argentina nelle unità di produzione riconosciute di cui al paragrafo 1, lettera d), o sui frutti specificati di cui al paragrafo 1, lettera e), e durante i controlli ufficiali eseguiti sulle partite ai punti di ingresso nell’Unione durante il periodo di crescita e la campagna di esportazione; b) sono originari di unità di produzione in cui la Phyllosticta citricarpa non è stata rilevata durante le indagini svolte dall’Argentina dopo che era stata confermata la presenza della Phyllosticta citricarpa in un’unità di produzione che appartiene alla stessa area di produzione di tali unità di produzione durante le ispezioni ufficiali effettuate in Argentina sui frutti specificati di cui al paragrafo 1, lettera e), o durante i controlli ufficiali eseguiti sulle partite ai punti di ingresso nell’Unione durante il periodo di crescita e la campagna di esportazione; c) sono originari di unità di produzione in cui la Phyllosticta citricarpa non è stata rilevata durante il periodo di crescita e la campagna di esportazione precedenti, durante le ispezioni ufficiali effettuate in Argentina o durante i controlli ufficiali eseguiti sulle partite nell’Unione.»; c) all’articolo 6, è aggiunto il paragrafo 4 seguente: «4.   Nel caso dei frutti specificati originari dell’Argentina, gli Stati membri consultano le rispettive non conformità notificate a seguito dei controlli ufficiali eseguiti sulle partite ai punti di ingresso nell’Unione e l’elenco aggiornato di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 1, lettera h), per identificare le unità di produzione di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 2, lettere a) e b).»; d) all’articolo 19, è aggiunto il comma seguente: «In caso di non conformità dei frutti specificati originari dell’Argentina all’articolo 5 ter, gli Stati membri forniscono nella notifica delle non conformità il codice di tracciabilità della rispettiva unità di produzione di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 1, lettera b).».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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