Art. 1

In vigore dal 23 apr 2021
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’Unione mette a disposizione di Cipro un prestito dell’importo massimo di 603 770 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di detto accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum dello stesso, o di un accordo di prestito modificato.»; 2) l’ è sostituito dal seguente: « Cipro può finanziare le misure seguenti: a) il regime speciale di congedo per i genitori, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 127/148/151/184/192/212/213/235/2020”, come esteso; b) i regimi di sostegno alle imprese in caso di sospensione totale delle attività, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 130/148/151/187/212/213/238/243/271/273/2020”, come estesi; c) i regimi di sostegno alle imprese in caso di sospensione parziale delle attività, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 131/148/151/188/212/213/239/2020”, come estesi; d) il regime speciale per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 129/148/151/186/213/237/322/2020”, come estesi; e) il regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 269/317/2020”, come esteso; f) il regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate a imprese soggette all’obbligo di sospensione totale, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 270/318/2020”, come esteso e modificato; g) il regime speciale a sostegno delle imprese che esercitano attività speciali predefinite, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 272/320/396/420/500/535/633/2020”; h) il regime di sovvenzionamento delle imprese piccole e molto piccole e dei lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nel “bilancio supplementare — quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza dell’epidemia di COVID-19”, per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali, come esteso e modificato; i) il regime di prestazioni di malattia, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 128/148/151/185/212/236/2020”, come esteso.»; 3) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1.   Cipro informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione. 2.   Qualora le misure di cui all’ siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1344, Cipro informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione della decisione di esecuzione di modifica e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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