Art. 1
In vigore dal 23 apr 2021
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’Unione mette a disposizione della Lituania un prestito dell’importo massimo di 957 260 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di tale accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato.»;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
La Lituania può finanziare le misure seguenti:
a)
sovvenzioni salariali durante il periodo senza lavoro, secondo quanto previsto nell’articolo 41 della “legge sull’occupazione n. XII-2470” del 21 giugno 2016, come modificato nel 2020;
b)
sovvenzioni salariali dopo il periodo senza lavoro, secondo quanto previsto nell’articolo 41 della “legge sull’occupazione n. XII-2470” del 21 giugno 2016, come modificato nel 2020;
c)
prestazioni per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nell’articolo 5-1 della “legge sull’occupazione n. XII-2470” del 21 giugno 2016, come modificato nel 2020;
d)
prestazioni per i lavoratori autonomi che svolgono un’attività agricola, secondo quanto previsto nell’articolo 5-2 della “legge sull’occupazione n. XII-2470” del 21 giugno 2016, come modificato nel 2020.»;
3)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
1. La Lituania informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.
2. Qualora le misure di cui all’ siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1350, la Lituania informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione della decisione di modifica e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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