Art. 1
In vigore dal 23 apr 2021
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 è così modificata:
(1)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’Unione mette a disposizione della Lettonia un prestito dell’importo massimo di 305 200 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di tale accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato.»;
(2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
La Lettonia può finanziare le seguenti misure:
a)
il regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori, secondo quanto previsto dal “regolamento n. 179 (adottato il 31 marzo 2020) relativo all’indennità per il periodo di inattività per i lavoratori autonomi colpiti dalla diffusione della COVID-19”e dal “regolamento n. 165 (adottato il 26 marzo 2020) relativo ai datori di lavoro colpiti dalla crisi causata dalla COVID-19 che possono beneficiare dell’indennità per il periodo di inattività e della rateizzazione dei pagamenti per il versamento tardivo delle imposte o del loro differimento fino a tre anni”, come esteso e modificato;
b)
l’indennità per il periodo di inattività, secondo quanto previsto nel “regolamento del Consiglio dei ministri n. 236 (adottato il 23 aprile 2020) sulla prestazione di assistenza per il periodo di inattività destinata a lavoratori dipendenti o autonomi colpiti dalla diffusione della COVID-19”;
c)
il bonus per i lavoratori con figli a carico, secondo quanto previsto nell’“ordinanza del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 aprile 2020 sull’allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato ‘Fondi destinati a situazioni di emergenza nazionali’”, come esteso;
d)
il regime di sovvenzioni salariali per i settori del turismo e delle esportazioni, secondo quanto previsto nella “relazione informativa sulle misure per superare la crisi della COVID-19 e sulla ripresa economica”, come esteso;
e)
pagamenti di sostegno alla retribuzione per i professionisti del settore medico e quelli impiegati dall’industria culturale, secondo quanto previsto, rispettivamente, nella “legge sulle misure per la prevenzione e l’eliminazione della minaccia per lo Stato e delle sue conseguenze dovute alla diffusione della COVID-19”, nella “legge sull’eliminazione delle conseguenze della diffusione dell’infezione da COVID-19” e nell’“ordinanza del Consiglio dei ministri n. 303 del 3 giugno 2020 sull’allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato ‘Fondi di contingenza’”;
f)
le spese sanitarie per i dispositivi di protezione individuale, secondo quanto previsto nelle ordinanze n. 79 del 3 marzo 2020, n. 118 del 20 marzo 2020 e n. 220 del 27 aprile 2020 del Consiglio dei ministri sull’“allocazione di fondi dal programma del bilancio dello Stato ‘Fondi per eventi imprevisti’”, regolamento del Consiglio dei ministri n. 380 del 9 giugno 2020“sulle risorse per garantire la sicurezza epidemiologica necessaria per le istituzioni incluse nell’elenco delle istituzioni e delle esigenze prioritarie”;
g)
prestazioni di malattia correlate alla COVID-19, secondo quanto previsto dalla “modifica alla legge sull’assicurazione maternità e malattia”, (adottate il 20 marzo 2020), come estese;
h)
prestazioni di aiuto in caso di malattia per i genitori e i prestatori di assistenza, secondo quanto previsto nella “modifica alla legge sull’assicurazione maternità e malattia” (sezioni 48 e 49 delle disposizioni transitorie), adottata il 26 novembre 2020, nell’“ordinanza del Consiglio dei ministri n. 707 del 1o dicembre 2020 sull’allocazione di fondi dal programma del bilancio dello Stato ‘Fondi per eventi imprevisti’”, nonché nell’“ordinanza del Consiglio dei ministri n. 13 dell’11 gennaio 2021 relativa all’allocazione di fondi dal programma del bilancio dello Stato ‘Fondi per eventi imprevisti’”;
i)
premi per medici e lavoratori dipendenti del settore sanitario che affrontano la crisi della COVID-19, secondo quanto previsto nell’“ordinanza del Consiglio dei ministri n. 136, adottata il 27 marzo 2020, relativa all’allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato ‘Fondi per eventi imprevisti’”, nell’“ordinanza del Consiglio dei ministri n. 656, adottata il 6 novembre 2020, relativa all’allocazione dei fondi del programma del bilancio dello Stato ‘Fondi per eventi imprevisti’”, nell’“ordinanza del Consiglio dei ministri n. 743, dell’8 dicembre 2020, relativa alla modifica dell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 655, del 6 novembre 2020, sulla dichiarazione dello stato di emergenza” e nell’“ordinanza del Consiglio dei ministri n. 37, adottata il 21 gennaio 2021, relativa all’allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato ‘Fondi per eventi imprevisti’”»;
(3)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
1. La Lettonia informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.
2. Qualora le misure di cui all’ siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1351, la Lettonia informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione di tale decisione di esecuzione di modifica e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2021:677:oj#art-1