Art. 1
In vigore dal 20 apr 2021
La posizione da adottare, a nome dell’Unione, da parte dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico nell’ambito della procedura scritta che riguarda l’adozione della decisione di aumentare il sostegno pubblico per i crediti all’esportazione sotto forma di spese locali si basa sulla proposta dell’Unione (2).
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