Art. 3
In vigore dal 20 apr 2021
La Polonia rispetta le seguenti condizioni:
1.
la fine del 2020 è il termine ultimo per l’aggiudicazione diretta, da parte delle autorità regionali, dei contratti di servizio pubblico (senza gara pubblica). La Polonia conferma, sulla base dei dati relativi al 2018, che la situazione del mercato non è cambiata sostanzialmente dal 2016/2017;
2.
per quanto riguarda il periodo fino alla fine del 2030:
a)
la Polonia si impegna a indire, entro la fine del 2021, procedure di gara per la fornitura di servizi ferroviari regionali di trasporto di passeggeri relativi a tratte con dimensioni di lavoro operativo a un livello minimo di [4 000-30 000] migliaia di treno-km (circa il [4-30] % del lavoro operativo totale misurato in treno-km previsto nel calendario per l’anno 2016/2017). Tale valore sarà ottenuto mediante procedure di gara in almeno due delle seguenti regioni: regione Cuiavia-Pomerania, regione Podlachia, regione Precarpazia e regione di Lubusz;
b)
la Polonia si impegna a indire ulteriori procedure di gara entro la fine del 2030 per la prestazione di servizi ferroviari regionali di trasporto di passeggeri relativi a tratte con dimensione di lavoro operativo pari a [4 000-30 000] migliaia di treno-km (circa il [4-30] % del lavoro operativo totale misurato in treno-km previsto dal calendario per l’anno 2016/2017). Tale valore sarà ottenuto mediante procedure di gara in una o più delle seguenti regioni:
•
[…];
•
[…];
•
[…];
•
[…];
•
[…].
Il lavoro operativo realizzato sulla base di contratti stipulati a seguito delle gare di cui sopra sarà introdotto gradualmente. Nella lettera SP-EU-WEH-336/2019/UEEU (RESTREINT UE/EU RESTRICTED) del 31 ottobre 2019 è stato espresso un impegno specifico per quanto riguarda i punti del calendario di apertura del mercato e precisato che la prima apertura avrà luogo a partire dal 2021/2022. Per quanto riguarda le competenze delle regioni in veste di organizzatori dei trasporti, tali punti del calendario costituiscono un allegato dell’impegno 2 e restano riservati;
3.
conferma del principio secondo cui ogni materiale rotabile acquistato dall’organizzatore con fondi statali deve essere messo a disposizione dei singoli vettori e utilizzato esclusivamente per fornire servizi pubblici; il materiale rotabile deve essere consegnato all’operatore/vettore a condizioni di mercato (e restituito o debitamente corrisposto al termine del contratto di servizio pubblico).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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