Art. 1

In vigore dal 16 apr 2021
1.   Al fine di sostenere l’efficace attuazione e l’universalizzazione del trattato sul commercio delle armi (ATT), l’Unione sostiene le attività del segretariato dell’ATT nell’avvio di attività che hanno gli obiettivi seguenti: — fornire sostegno agli Stati parte dell’ATT al fine di rafforzare i loro sistemi di controllo dei trasferimenti di armi per un’efficace attuazione dell’ATT; — rafforzare l’assetto istituzionale del segretariato dell’ATT quale principale organo preposto ad assistere gli Stati parte dell’ATT nell’attuazione dell’ATT. 2.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione sostiene le attività di progetto seguenti: a) sostegno allo sviluppo delle capacità dei punti di contatto nazionali dell’ATT; b) istituzione di un registro di esperti per sviluppare la capacità degli esperti ATT locali e regionali di fornire consulenza e formazione sull’attuazione dell’ATT a livello locale e regionale («formazione dei formatori»); c) sostegno a una banca dati per l’abbinamento delle esigenze e delle risorse. In allegato è riportata una descrizione dettagliata delle attività di progetto di cui al presente paragrafo.
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