Art. 1
In vigore dal 16 apr 2021
La presente decisione definisce a livello dell’Unione le zone di protezione e sorveglianza che gli Stati membri elencati nell’allegato della presente decisione (gli Stati membri interessati) sono tenuti a istituire in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o nei volatili in cattività, in conformità all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché la durata delle misure da applicare nelle zone di protezione e di sorveglianza rispettivamente in conformità agli articoli 39 e 55 di tale regolamento delegato.
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