Art. 1

In vigore dal 15 apr 2021
I soggetti elencati nella tabella figurante nel presente articolo sono esentati dall’estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (9), alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. A norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni decorrono dalla data di ricezione della domanda di ciascun soggetto. Tale data è indicata nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella. L’esenzione si applica soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo. I soggetti esentati notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica del nome o dell’indirizzo, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse a operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione. Soggetti esentati Codice addizionale TARIC Nome Indirizzo Data di decorrenza degli effetti C481 FJ Bikes Europe Unipessoal Lda Praça do Município 8, Sala 1D PT-3750 111 Águeda, Portogallo 8.5.2018 C499 Frog Bikes Manufacturing Ltd Unit A, Mamhilad Park Estate, UK-Pontypool, Torfaen, NP4 0HZ, Regno Unito 7.1.2019
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Art. 1 Decisione (UE) 2021/659 — Testo vigente | Portale Normativo