Art. 2
In vigore dal 14 apr 2021
L’inclusione dei progetti nel portale InvestEU è subordinata al rispetto dei seguenti criteri di ammissione:
a)
il progetto (o il programma formato da progetti di minori dimensioni) richiede investimenti per almeno 500 000 EUR;
b)
il progetto rientra nelle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2021/523;
c)
il promotore non è escluso dai contratti finanziati dal bilancio dell’Unione o sanzionato per gravi illeciti professionali, attività criminali o carenze significative nell’adempimento degli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
d)
il progetto non costituisce un’attività esclusa a norma dell’allegato V, lettera B, del regolamento (UE) 2021/523;
e)
il progetto è situato nell’Unione o in un paese o territorio d’oltremare collegato a uno Stato membro conformemente all’allegato II del TFUE;
f)
il progetto non comporta rischi per la reputazione della Commissione;
g)
l’attuazione del progetto ha inizio o si prevede che abbia inizio entro tre anni dalla data di inserimento nel portale InvestEU;
h)
il progetto è chiaramente descritto nella domanda come progetto di investimento e le informazioni contenute nella domanda sono accurate e indicano l’importo dei finanziamenti necessari alla sua realizzazione;
i)
il progetto è compatibile con la normativa le politiche dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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