Art. 11

Selezione del sindacato

In vigore dal 14 apr 2021
Selezione del sindacato 1.   I sindacati sono selezionati a norma dell'allegato I, capo 1, sezione 2, punto 11.1, lettera j), del regolamento (UE) 2018/1046, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. 2.   La Commissione invia le richieste di proposte a un sottogruppo di membri idonei della rete di operatori principali che rispondono ai criteri di cui agli per ricevere offerte di partecipazione come capofila o capofila associato. 3.   La selezione del sottogruppo di operatori principali idonei cui è inviata la richiesta di proposte si basa su criteri qualitativi e quantitativi obiettivi, riguardanti la capacità dimostrata dagli operatori principali idonei di fornire supporto alle emissioni sovrane e sovranazionali sui mercati primari e secondari e di distribuire i titoli di debito agli investitori. Tali criteri comprendono anche una valutazione dell'esecuzione delle attività di cui all'. La Commissione applica un criterio di rotazione per garantire che tutti i membri idonei della rete di operatori principali siano invitati regolarmente a rispondere a richieste di proposte. 4.   Le offerte di cui al paragrafo 2 ricevute da membri idonei sono valutate in base a un insieme aggiuntivo di criteri qualitativi e quantitativi obiettivi e allo scopo di formare un sindacato che presenti la migliore combinazione possibile di soggetti per l'esecuzione ottimale di una data operazione. 5.   I criteri per l'invio delle richieste di proposte e per la valutazione delle offerte ricevute sono comunicati al sottogruppo di membri della rete di operatori principali unitamente alla richiesta di proposte.
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