Art. 1

In vigore dal 12 apr 2021
La decisione 2007/330/CE è così modificata: 1) all’, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 866/2004 per quanto riguarda l’attraversamento da parte dei prodotti di origine animale della linea di confine tra le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo e quelle su cui esso esercita tale controllo, non si applica più ai prodotti di origine animale figuranti negli allegati I, II e III della presente decisione.»; 2) il testo che figura nell’allegato della presente decisione è aggiunto come allegato III.
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Art. 1 Decisione (UE) 2021/586 — Testo vigente | Portale Normativo