Art. 1

In vigore dal 31 mar 2021
1.   Le decisioni IVO di cui alla colonna 1 della tabella figurante nell’allegato prese dall’autorità doganale indicata nella colonna 2 di detta tabella per il prodotto indicato nella colonna 3 della medesima tabella sono revocate conformemente al paragrafo 2. 2.   L’autorità doganale indicata nella colonna 2 della tabella figurante nell’allegato revoca le decisioni IVO di cui alla colonna 1 della medesima tabella e ne informa il titolare quanto prima possibile, e comunque entro dieci giorni dalla notifica della presente decisione. 3.   L’autorità doganale che revoca le decisioni IVO ed effettua la notifica a norma del paragrafo 2 ne informa la Commissione.
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