Art. 1

Entrata in vigore e cessazione degli effetti

In vigore dal 22 mar 2021
La decisione (PESC) 2018/653 è così modificata: 1) all’articolo 3 sono inseriti i paragrafi seguenti: «5.   L’Agenzia svedese per le emergenze civili assicura la piena capacità operativa del deposito fino a che la presente decisione cessa di produrre effetti. Le modalità dettagliate del caso sono concordate tra l’Agenzia svedese per le emergenze civili, il comandante dell’operazione civile e i servizi competenti della Commissione. 6.   Il gestore della capacità di deposito assicura una transizione e un passaggio di consegne senza discontinuità verso il futuro regime di deposito, secondo le istruzioni del comandante dell’operazione civile e dei servizi competenti della Commissione.»; 2) all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione della presente decisione per il periodo di 54 mesi successivo alla data di conclusione dell’accordo di cui al paragrafo 3 è di 46 197 384,22 EUR.»; 3) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Entrata in vigore e cessazione degli effetti La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa cessa di produrre effetti 54 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di cui all’articolo 4, paragrafo 3.».
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