Art. 1

In vigore dal 4 mar 2021
La decisione 2014/119/PESC è così modificata: 1) all’articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2022. In relazione alla voce n. 17 dell’allegato, le misure di cui all’ si applicano fino al 6 settembre 2021.»; 2) l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
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