Art. 1
In vigore dal 4 mar 2021
La decisione 2014/119/PESC è così modificata:
1)
all’articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2022. In relazione alla voce n. 17 dell’allegato, le misure di cui all’ si applicano fino al 6 settembre 2021.»;
2)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:394:oj#art-1