Art. 1
Modifiche alla decisione (UE) 2017/1198 (BCE/2017/21)
In vigore dal 1 mar 2021
Modifiche alla decisione (UE) 2017/1198 (BCE/2017/21)
La decisione (UE) 2017/1198 (BCE/2017/21) è modificata come segue:
1.
l’ è sostituito dal testo seguente:
«
Requisiti per la comunicazione dei piani di finanziamento
1. Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i piani di finanziamento conformi agli Orientamenti dell’ABE in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 dicembre 2012 (CERS/2021/2) (*1) (di seguito, gli «Orientamenti ABE del 2019») dei seguenti enti creditizi stabiliti nei rispettivi Stati membri partecipanti:
a)
enti creditizi significativi al più alto livello di consolidamento negli Stati membri partecipanti su base consolidata;
b)
enti creditizi significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato su base individuale;
c)
enti creditizi meno significativi rispetto ai quali l’autorità nazionale competente di riferimento raccoglie i piani di finanziamento ai sensi degli Orientamenti ABE del 2019.
2. Le autorità nazionali competenti che raccolgono i piani di finanziamento degli enti creditizi significativi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 comunicano tali piani di finanziamento alle BCE se questi sono conformi agli Orientamenti dell’ABE del 2019.
3. I piani di finanziamento sono trasmessi alla BCE in conformità alle istruzioni e ai modelli armonizzati di cui agli Orientamenti dell’ABE del 2019. I piani di finanziamento hanno come data di riferimento per la comunicazione il 31 dicembre dell’anno precedente.
Nel caso in cui gli enti creditizi siano autorizzati dalla legislazione nazionale a comunicare le proprie informazioni finanziarie in base alla chiusura del rispettivo esercizio contabile, che non coincide con la chiusura dell’anno civile, si considera come data di riferimento della comunicazione la chiusura dell’ultimo esercizio contabile disponibile.
(*1) EBA/GL/2019/05. Disponibili sul sito internet dell’ABE.»;"
2.
l’articolo 4 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 4
Date di invio
1. Le autorità nazionali competenti di riferimento comunicano alla BCE i piani di finanziamento dei seguenti enti creditizi entro le ore 12:00 (ora dell’Europa centrale) del decimo giorno lavorativo successivo al 15 marzo:
a)
piani di finanziamento degli enti creditizi di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b);
b)
piani di finanziamento degli enti creditizi di cui all’, paragrafo 1, lettera c), e all’, paragrafo 2, qualora questi siano inclusi nella lista degli enti creditizi di maggiori dimensioni nello Stato membro pubblicata dall’ABE ai sensi dell’, paragrafo 6, della decisione dell’ABE EBA/DC/2020/334 (*2).
2. I piani di finanziamento di tutti gli enti creditizi non menzionati al paragrafo 1 sono comunicati dalle autorità nazionali competenti di riferimento alla BCE entro le ore 12:00 (ora dell’Europa centrale) del venticinquesimo giorno lavorativo successivo al 15 marzo.
(*2) Disponibile sul sito internet dell’ABE»;"
3.
all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le autorità nazionali competenti verificano e valutano la qualità e affidabilità dei dati messi a disposizione della BCE. Le autorità nazionali competenti applicano le pertinenti regole di convalida elaborate, aggiornate e pubblicate dall’ABE. Le autorità nazionali competenti applicano anche i controlli integrativi sulla qualità dei dati definiti dalla BCE in cooperazione con le autorità nazionali competenti.»;
4.
all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le autorità nazionali competenti comunicano i dati di cui alla presente decisione utilizzando la tassonomia eXtensible Business Reporting Language applicabile al fine di fornire un formato tecnico uniforme per lo scambio di dati riguardanti gli Orientamenti dell’ABE del 2019.»;
5.
è inserito il seguente articolo 8 bis:
«Articolo 8 bis
Date di riferimento per le prime comunicazioni nel 2021
La prima data di riferimento per le comunicazioni ai sensi dell’ nel 2021 è il 31 dicembre 2020. Si applica il secondo comma dell’, paragrafo 3.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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