Art. 1
In vigore dal 25 feb 2021
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«
Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia
»;
2)
L’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
1. La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2022.
2. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
3)
L’allegato è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2021:353:oj#art-1