Art. 1

In vigore dal 25 feb 2021
La decisione 2012/642/PESC è così modificata: 1) il titolo è sostituito dal seguente: « Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia »; 2) L’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1.   La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2022. 2.   La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.». 3) L’allegato è sostituito dall’allegato della presente decisione.
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