Art. 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

In vigore dal 22 feb 2021
La decisione (PESC) 2018/907 è così modificata: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Rappresentante speciale dell’Unione europea «Il mandato del sig. Toivo KLAAR quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia è prorogato fino al 28 febbraio 2022. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»; 2) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Mandato «Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di: a) sviluppare contatti con i governi, i parlamenti, altri attori politici chiave, gli organi giudiziari e la società civile nella regione; b) incoraggiare i paesi della regione a cooperare e agevolare tale cooperazione su temi regionali di interesse comune, quali le minacce alla sicurezza comune, la lotta contro il terrorismo, i traffici illegali e la criminalità organizzata, e agevolare tale cooperazione; incoraggiare e agevolare, ove possibile, la cooperazione transfrontaliera e oltre i confini per rispondere alle esigenze locali e creare fiducia e riconciliazione; c) contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti secondo i principi del diritto internazionale e facilitare l’attuazione di tale soluzione in stretta collaborazione con le Nazioni Unite e l’OSCE; e a sostegno del gruppo di Minsk dell’OSCE e dei suoi copresidenti; d) riguardo alla crisi in Georgia: i) contribuire alla preparazione delle discussioni internazionali di cui al punto 6 del piano di soluzione del 12 agosto 2008, le discussioni internazionali di Ginevra, e delle relative misure di attuazione dell’8 settembre 2008, inclusi le modalità della sicurezza e della stabilità nella regione, la questione dei rifugiati e degli sfollati interni, in base ai principi riconosciuti a livello internazionale, e qualsiasi altro argomento, di comune accordo tra le parti; ii) contribuire a definire la posizione dell’Unione e rappresentarla, a livello di RSUE, nelle discussioni di cui al punto i); e iii) agevolare l’attuazione del piano di soluzione del 12 agosto 2008 e delle relative misure di attuazione dell’8 settembre 2008; e) favorire lo sviluppo e l’attuazione di misure intese a rafforzare la fiducia in coordinamento con le competenze degli Stati membri, ove disponibili e ove opportuno; f) agevolare gli sforzi inclusivi di costruzione della pace nelle società e contribuirvi allo scopo di superare i conflitti e consolidare la pace; g) assistere nella preparazione, se del caso, di contributi dell’Unione a possibili soluzioni del conflitto; h) intensificare il dialogo tra l’Unione e i principali soggetti interessati relativamente alla regione; i) assistere l’Unione nell’ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti del Caucaso meridionale; j) nell’ambito delle attività stabilite nel presente articolo, contribuire all’attuazione della politica e degli orientamenti dell’Unione in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone di conflitto, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo.»; 3) all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o marzo 2021 al 28 febbraio 2022 è pari a 2 940 000 EUR.»; 4) all’articolo 14, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e un’esauriente relazione finale sull’esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2021.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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