Art. 1
In vigore dal 18 feb 2021
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall’articolo INST.1 [Consiglio di partenariato] dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione riguardo a una decisione da adottare a norma del paragrafo 2 , lettera a), dell’articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria] dello stesso accordo si basa sul progetto di decisione del consiglio di partenariato accluso alla presente decisione.
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