Art. 1

In vigore dal 18 feb 2021
La decisione 2011/101/PESC è così modificata: 1) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «A rticolo 10 1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. 2.   La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2022. 3.   Le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone elencate nell’allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2022. 4.   La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; 2) l’allegato I è sostituito dall’allegato I della presente decisione; 3) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
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