Art. 2
In vigore dal 17 feb 2021
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.
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