Art. 11

Controllo e obblighi di rendicontazione

In vigore dal 12 feb 2021
Controllo e obblighi di rendicontazione Le agenzie sono soggette al controllo della Commissione e rendono conto regolarmente in merito ai progressi compiuti nell’attuazione dei programmi o delle parti dei programmi dell’Unione che sono loro affidati secondo le modalità e la frequenza precisate nelle decisioni di delega alle agenzie istituite dalla presente decisione, adottate conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 58/2003.
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Controllo e obblighi di rendicontazione (Art. 11 Decisione (UE) 2021/173) — Testo vigente | Portale Normativo