Art. 10
Procedure di visita
In vigore dal 10 feb 2021
Procedure di visita
1. Prima di consentire ai visitatori di accedere alle ICUE, l'ufficio di sicurezza della struttura ospitante deve espletare tutte le procedure e rispettare tutte le norme in materia di sicurezza delle visite stabilite dalla propria NSA o DSA.
2. I visitatori devono dimostrare la propria identità all'arrivo presso la struttura ospitante presentando una carta d'identità o un passaporto validi. I dati identificativi devono corrispondere alle informazioni fornite nell'RFV.
3. La struttura ospitante provvede alla tenuta dei registri di tutti i visitatori, contenenti nome e cognome, organizzazione che rappresentano, data di scadenza del PSC, data della visita e nome e cognome delle persone visitate. I registri sono conservati per un periodo di almeno cinque anni, o per un periodo di durata superiore se previsto dalle norme e dai regolamenti nazionali del paese in cui è situata la struttura ospitante.
Storico versioni
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