Art. 5

Procedura di selezione

In vigore dal 9 feb 2021
Procedura di selezione 1.   La selezione dei membri del GEE è effettuata tramite un invito pubblico a presentare candidature, da pubblicare nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e altre entità analoghe («il registro dei gruppi di esperti»). L’invito a presentare candidature può essere pubblicato anche tramite altri canali, tra cui appositi siti web. L’invito definisce chiaramente i criteri di selezione, comprese le competenze richieste in relazione ai compiti da svolgere. Il periodo minimo concesso per la presentazione delle candidature è di quattro settimane. 2.   Le persone fisiche che presentano domanda di adesione sono tenute a dichiarare qualsiasi circostanza che possa dar luogo a un conflitto di interessi. In particolare, il servizio responsabile della Commissione chiede loro di accludere alla candidatura una dichiarazione di interessi («DOI») basata sul modello standard di dichiarazione per i gruppi di esperti e un curriculum vitae aggiornato (CV). La presentazione del modulo per la dichiarazione di interessi opportunamente compilato è necessaria per potere essere nominati membri a titolo personale. La valutazione del conflitto di interessi è effettuata nel rispetto delle norme orizzontali. 3.   I membri del GEE sono nominati dalla/dal presidente della Commissione, su proposta del membro della Commissione responsabile del servizio della Commissione che provvede alle mansioni di segreteria del GEE, tra specialisti competenti nei settori di cui all’ che hanno risposto all’invito a presentare candidature. 4.   Il processo di selezione avviene sotto la supervisione di un comitato di identificazione. In particolare, il comitato di identificazione assiste la Commissione nell’individuazione e nella selezione dei membri potenziali del GEE e nella valutazione della loro disponibilità e volontà a assumere tali funzioni. Il comitato di identificazione è composto da tre membri, nominati dal membro della Commissione responsabile del servizio della Commissione che provvede alle mansioni di segreteria del GEE e assistiti da un segretariato fornito dal servizio competente della Commissione. Il comitato di identificazione effettua una valutazione dei candidati ammissibili figuranti nell’elenco presentato dal servizio competente della Commissione sulla base di una valutazione iniziale di tutte le candidature alla luce dei criteri di selezione. Il comitato di identificazione presenta le sue raccomandazioni al membro della Commissione responsabile del servizio della Commissione che provvede alle mansioni di segreteria del GEE. 5.   Nel selezionare i membri del GEE, il servizio competente della Commissione mira a garantire, per quanto possibile, un elevato livello di competenza e pluralità di vedute, un equilibrio geografico e di genere, e una rappresentazione equilibrata del know-how pertinente e delle aree di interesse, tenendo conto dei compiti del GEE di cui all’, del tipo di competenza necessario e della risposta dei candidati all’invito a presentare candidature. 6.   I membri sono nominati per un periodo massimo di tre anni. Essi rimangono in carica fino alla loro eventuale sostituzione o alla fine del mandato. Il mandato può essere rinnovato. L’adesione al GEE è limitata a un massimo di tre mandati. 7.   Il servizio competente della Commissione compila un elenco di riserva di candidati idonei che può essere utilizzato per nominare i sostituti dei membri. Il servizio competente della Commissione chiede il consenso dei candidati prima di inserire i loro nomi nell’elenco di riserva.
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Procedura di selezione (Art. 5 Decisione (UE) 2021/156) — Testo vigente | Portale Normativo