Art. 1

Modifiche

In vigore dal 29 gen 2021
Modifiche La decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) è modificata come segue: 1) L’ è modificato come segue: a) il punto 1) è sostituito dal seguente: «1) per “livello di riferimento dei prestiti netti” s’intende l’importo dei prestiti netti idonei che un partecipante deve superare nel secondo periodo di riferimento, nel periodo di riferimento speciale o nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo, per ottenere un tasso d’interesse sul finanziamento erogato al partecipante inferiore a quello applicato inizialmente, calcolato in conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5 e all’allegato I;»; b) il punto 23) è sostituito dal seguente: «23) per “resto della durata della rispettiva OMRLT-III” si intende il periodo compreso tra la data di regolamento della rispettiva OMRLT-III e il 23 giugno 2020 e il periodo compreso tra il 24 giugno 2022 e la data di scadenza o la data di rimborso anticipato, secondo il caso, e quindi esclusi il periodo di tasso di interesse speciale e il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale;»; c) sono inseriti i seguenti punti 26), 27), e 28): «26) per “periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale” si intende il periodo dal 24 giugno 2021 al 23 giugno 2022; 27) per “periodo di riferimento speciale aggiuntivo” si intende il periodo dal 1o ottobre 2020 al 31 dicembre 2021; 28) per “riorganizzazione societaria” si intende una fusione o un’acquisizione che coinvolge un partecipante o un componente del gruppo OMRLT-III e uno o più altri enti creditizi, o una scissione di un partecipante o di un componente del gruppo OMRLT-III, compresa una scissione risultante dalla risoluzione o dalla liquidazione di un partecipante.»; 2) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: «1.   L’Eurosistema conduce dieci OMRLT-III secondo il calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE.»; 3) L’articolo 3 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1.   Gli enti possono partecipare alle OMRLT-III individualmente se sono controparti idonee per le operazioni di politica monetaria di mercato aperto dell’Eurosistema e figurano nell’elenco delle IFM predisposto ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).»; b) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) Ciascun componente del gruppo OMRLT-III è un ente creditizio con sede in uno Stato membro la cui moneta è l’euro, soddisfa i criteri di cui ai punti a), b) e c) dell’articolo 55 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) ed è nell’elenco delle IFM predisposto ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).»; c) è inserito il seguente paragrafo 5 bis: «5 bis.   In casi eccezionali, ove sussistano ragioni oggettive, il Consiglio direttivo può decidere di autorizzare gli enti che hanno già partecipato alle OMRLT-III su base individuale a partecipare invece alle future OMRLT-III su base di gruppo, costituendo un gruppo OMRLT-III.»; d) il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente: «7.   Ove le modifiche nella composizione di un gruppo OMRLT-III siano state accettate dal Consiglio direttivo in conformità al paragrafo 5, si sia formato un nuovo gruppo in conformità al paragrafo 5 bis, o ile modifiche nella composizione di gruppi OMRLT-III siano avvenute in conformità al paragrafo 6, salva diversa decisione del Consiglio direttivo, si applicano le seguenti disposizioni: a) in relazione alle modifiche cui si applicano il paragrafo 5, il paragrafo 5 bis, il paragrafo 6, lettera b) o il paragrafo 6, lettera c), l’ente capofila può partecipare a una OMRLT-III con il gruppo OMRLT-III nella nuova composizione soltanto dopo aver ricevuto conferma dalla propria BCN che la nuova composizione del gruppo OMRLT-III è stata riconosciuta; e b) un ente che non faccia più parte di un gruppo OMRLT-III non può partecipare ad alcuna ulteriore OMRLT-III, né individualmente né come componente di un altro gruppo OMRLT-III, a meno che non presenti una nuova domanda di partecipazione in conformità a paragrafi 1, 3 o 6.» 4) L’articolo 4 è modificato come segue: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il limite di finanziamento di ciascun partecipante è pari al 55 % del totale delle consistenze in essere di riferimento, detratti gli importi precedentemente presi in prestito dal partecipante alle OMRLT-III nell’ambito della OMRLT-II ai sensi della decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) e in essere alla data di regolamento di una OMRLT-III, tenuto conto di ogni notifica giuridicamente vincolante per il rimborso anticipato effettuata dal partecipante in conformità all’articolo 6 della decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10). Le relative modalità tecniche di calcolo sono descritte nell’allegato I.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: «4.   Il limite di offerta di ciascun partecipante per ciascuna OMRLT-III è pari al rispettivo limite di finanziamento detratti gli importi presi in prestito nell’ambito delle precedenti OMRLT-III e aumentato degli importi che il partecipante ha rimborsato secondo la procedura di rimborso anticipato di cui all’articolo 5 bis o ha notificato in modo vincolante alla BCN competente di voler rimborsare secondo la procedura di rimborso anticipato di cui all’articolo 5 bis. L’importo risultante è considerato il limite massimo di offerta per ciascun partecipante e trovano applicazione le norme relative alle offerte che superano il limite massimo di offerta, di cui all’articolo 36 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Le relative modalità tecniche di calcolo sono descritte nell’allegato I.»; 5) l’articolo 5 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 5 Interessi 1.   Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale sono pari o superiori al livello di riferimento dei prestiti netti, e i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3 bis: a) durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base. Il tasso di interesse che ne risulta non può essere, in ogni caso, superiore a meno 100 punti base; b) durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso d’interesse è il più basso tra i tassi seguenti: i) il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel corso di tale periodo meno 50 punti base e ii) tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III; e c) durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III. 2.   Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito delle prime sette OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale e durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, ma i cui prestiti netti idonei durante il secondo periodo di riferimento superano il livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue: a) durante il periodo di tasso di interesse specifico, il tasso d’interesse è il più basso tra i tassi seguenti: i) il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel corso di tale periodo meno 50 punti base; e ii) il tasso di interesse calcolato in funzione della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere, come stabilita alla lettera c; b) durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso d’interesse è il più basso tra i tassi seguenti: i) il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel corso di tale periodo meno 50 punti base; e ii) il tasso di interesse calcolato in funzione della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere, come stabilita alla lettera c); e c) durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è inferiore al tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel corso della durata della relativa OMRLT-III e non può essere inferiore al tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III, a seconda della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere. 3.   Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito delle prime sette OMRLT-III dai partecipanti i cui prestiti netti idonei, durante il secondo periodo di riferimento, il periodo di riferimento speciale e il periodo di riferimento speciale aggiuntivo, sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue: a) durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso d’interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; e b) durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso d’interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; e c) durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali per la durata della relativa OMRLT-III. 3 bis   In deroga ai paragrafi da 1 a 3, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito delle prime sette OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono pari o superiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3 ter: a) durante il periodo fino al 23 giugno 2020, il tasso di interesse è calcolato conformemente ai paragrafi 1, lettera c), 2, lettera c) o 3, lettera c), secondo i casi; b) durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è calcolato conformemente ai paragrafi 1, lettera a), 2, lettera a) o 3, lettera a), secondo i casi; c) durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base. Il tasso di interesse che ne risulta non può essere, in ogni caso, superiore a meno 100 punti base; e d) durante il periodo successivo al 23 giugno 2022, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III. 3 ter.   Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono pari o superiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue, fatta salva la condizione di cui all’articolo 6, paragrafo 3 ter: a) durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base. Il tasso di interesse che ne risulta non può essere, in ogni caso, superiore a meno 100 punti base; e b) durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III. 3 quater   Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive ottava OMRLT-III dai partecipanti i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti è calcolato come segue: a) durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso d’interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; e b) durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali per la durata della relativa OMRLT-III. 4.   Ulteriori dettagli sui calcoli del tasso di interesse sono riportati nell’allegato I. Il tasso di interesse definitivo e i dati pertinenti relativi al suo calcolo sono comunicati ai partecipanti in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE. 5.   Gli interessi sono regolati posticipatamente alla scadenza di ciascuna OMRLT-III o al momento del rimborso anticipato di cui all’articolo 5 bis, secondo il caso. 6.   Se, in conseguenza dell’esercizio dei rimedi esperibili dalla BCN in forza delle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari, un partecipante è tenuto a rimborsare le consistenze in essere in una delle prime sette OMRLT-III prima che i dati sugli interessi relativi al secondo periodo di riferimento e al periodo di riferimento speciale gli siano stati comunicati, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III e soggetti a rimborso obbligatorio è: a) per il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso d’interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; b) per il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso d’interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; e c) per il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso medio sulle operazioni di rifinanziamento principali per la durata della relativa OMRLT-III fino alla data in cui il rimborso è stato richiesto dalla BCN. Se tale rimborso è richiesto dopo che i dati sugli interessi relativi al secondo periodo di riferimento e al periodo di riferimento speciale siano stati comunicati al partecipante ma prima che i dati relativi al tasso di interesse del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati al partecipante stesso, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III e soggetti a rimborso obbligatorio è fissato in conformità ai paragrafi da 1 a 3. Se tale rimborso è richiesto dopo che i dati relativi agli interessi del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati al partecipante, il tasso di interesse applicabile agli importi di cui è richiesto il rimborso presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III è fissato in conformità ai paragrafi da 1 a 3 bis. Se, in conseguenza dell’esercizio dei rimedi esperibili da una BCN in forza delle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari, un partecipante è tenuto a rimborsare le consistenze in essere di OMRLT-III nell’ottava OMRLT-III o nelle successive OMRLT-III prima che il tasso di interesse risultante per il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sia stato comunicato al partecipante, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III è fissato in conformità al paragrafo 3 quater. Se tale rimborso è richiesto dopo che i dati relativi agli interessi del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati al partecipante, il tasso di interesse applicabile agli importi di cui è richiesto il rimborso presi in prestito da tale partecipante nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III è fissato in conformità ai paragrafi 3 ter e 3 quater. 7.   Se le controparti effettuano volontariamente il rimborso anticipato in una delle prime sette OMRLT-III in linea con l’articolo 5 bis prima che i dati relativi agli interessi del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati alle controparti stesse, il tasso di interesse per il periodo di riferimento speciale aggiuntivo è calcolato in conformità ai paragrafi 1, lettera b), 2, lettera b) e 3, lettera b).»; 6) L’articolo 5 bis è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1.   Per le prime sette OMRLT-III, dal settembre 2021, decorsi 12 mesi dal regolamento di ciascuna OMRLT-III, i partecipanti hanno la facoltà di rimborsare, con cadenza trimestrale, integralmente o parzialmente, la relativa OMRLT-III prima della scadenza. Per l’ottava OMRLT-III o le successive, i partecipanti hanno tale opzione su base trimestrale a partire da giugno 2022.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3.   Al fine di potersi avvalere della procedura di rimborso anticipato, un partecipante notifica alla BCN competente che intende effettuare un rimborso avvalendosi della procedura di rimborso anticipato alla data di rimborso anticipato, almeno due settimane prima di tale data.» c) il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: «4.   La notifica di cui al paragrafo 3 diviene vincolante per il partecipante interessato due settimane prima della data di rimborso anticipato cui fa riferimento. Il mancato regolamento, integrale o parziale, da parte del partecipante, dell’importo dovuto nell’ambito della procedura di rimborso anticipato alla data del rimborso può comportare l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria applicabile è calcolata in conformità all’allegato VII all’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e corrisponde alla sanzione pecuniaria applicata in caso di inadempimento dell’obbligo di garantire adeguatamente e regolare l’importo assegnato alla controparte in relazione a operazioni temporanee a fini di politica monetaria. L’irrogazione di una sanzione pecuniaria non pregiudica il diritto della BCN di adottare le misure previste in caso di inadempimento di cui all’articolo 166 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).». 7) L’articolo 6 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ciascun partecipante a OMRLT-III fornisce alla BCN competente i dati indicati nei modelli di segnalazione di cui all’allegato II, con le modalità di seguito indicate: a) le consistenze in essere di riferimento, al fine di stabilire il limite di finanziamento del partecipante e i limiti di offerta, e i dati relativi al primo periodo di riferimento, al fine di stabilire i livelli di riferimento del partecipante (di seguito, la “prima relazione”); b) i dati relativi al i) secondo periodo di riferimento e, ii) facoltativamente, al periodo di riferimento speciale, al fine di stabilire i tassi di interesse applicabili per gli importi presi in prestito nelle prime sette OMRLT-III (di seguito, la “seconda relazione”); e c) i dati relativi al periodo di riferimento speciale aggiuntivo al fine di stabilire i tassi di interesse applicabili (di seguito, la “terza relazione”). In deroga alla frase precedente, i partecipanti che prendono parte per la prima volta all’ottava OMRLT-III o alle successive OMRLT-III presentano alla BCN competente i) la prima relazione e ii) la terza relazione.»; b) il paragrafo 3 bis è sostituito dal testo seguente: «3 bis   I partecipanti che intendono avvalersi dei tassi di interesse di cui all’articolo 5, paragrafo 1, esercitano tale facoltà fornendo separatamente, nella seconda relazione, i dati relativi al periodo di riferimento speciale, nonché i risultati della valutazione del revisore relativa a tali dati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, lettera b). Se tali condizioni non sono soddisfatte, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dai partecipanti è calcolato ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 3 quater. Non si applicano sanzioni per la mancata trasmissione dei dati relativi al periodo di riferimento speciale e/o ai risultati della rispettiva valutazione del revisore.»; c) è inserito il seguente paragrafo 3 ter: «3 ter   I partecipanti che intendono avvalersi dei tassi di interesse di cui all’articolo 5, paragrafi 3 bis e 3 ter, forniscono separatamente, nella terza relazione, i dati relativi al periodo di riferimento speciale aggiuntivo, nonché i risultati della valutazione del revisore relativa a tali dati ai sensi del paragrafo 6, lettera bb) del presente articolo. Se tali condizioni non sono soddisfatte, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dai partecipanti è calcolato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, 2, 3 e 3 quater»; d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Ciascun partecipante si assicura che la qualità dei dati forniti ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 ter sia valutata da un revisore esterno in conformità alle seguenti regole: a) la valutazione del revisore in merito alla prima relazione è messa a disposizione della BCN competente entro il relativo termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE; b) i risultati della valutazione del revisore in merito alla seconda relazione sono messi a disposizione della BCN competente entro il relativo termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE; bb) i risultati della valutazione del revisore in merito alla terza relazione sono messi a disposizione della BCN competente entro il relativo termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE; c) le valutazioni del revisore sono incentrate sui requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 bis, 3 ter e 4. In particolare, il revisore: i) valuta l’accuratezza dei dati forniti verificando che la serie dei prestiti idonei del partecipante, compresi, nel caso di ente capofila, i prestiti dei componenti del relativo gruppo OMRLT-III, soddisfi i criteri di idoneità; ii) verifica che i dati segnalati siano conformi alle linee guida di cui all’allegato II e ai concetti introdotti dal regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33); iii) verifica che i dati segnalati siano coerenti con quelli compilati ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33); iv) verifica la presenza di controlli e di procedure di convalida dell’integrità, dell’accuratezza e della coerenza dei dati; e v) rispetto alle voci supplementari, assicura, mediante una procedura di assunzione di garanzia positiva, ossia una procedura che certifica che i dati riportati siano precisi e pertinenti, che i prestiti idonei autocartolarizzati inclusi ai fini del calcolo delle consistenze in essere di riferimento del partecipante corrispondano ai relativi titoli garantiti da attività trattenuti al 100 % dal rispettivo partecipante o componente di un gruppo OMRLT-III che ha ceduto i prestiti idonei autocartolarizzati. In caso di partecipazione a livello di gruppo, l’esito delle verifiche del revisore è condiviso con le BCN degli altri componenti del gruppo OMRLT-III. Gli esiti dettagliati delle verifiche eseguite ai sensi del presente paragrafo sono forniti alla BCN del partecipante che ne faccia richiesta e, in caso di partecipazione di gruppo, successivamente condivisi con le BCN dei componenti del gruppo. d) le valutazioni del revisore contengono come minimo i seguenti elementi: i) il tipo di procedura di revisione applicata; ii) il periodo oggetto di revisione; iii) la documentazione esaminata; iv) una descrizione dei metodi seguiti dai revisori per assolvere i compiti precisati alla lettera c); v) se del caso, gli identificativi, ossia il codice SVF e/o LEI, secondo il caso, di ciascun veicolo di cartolarizzazione che detiene i prestiti idonei autocartolarizzati di cui alla lettera c), punto v), e il codice IFM del partecipante o del componente del gruppo OMRLT-III che ha ceduto i prestiti idonei autocartolarizzati; vi) eventuali correzioni effettuate a seguito dell’applicazione dei metodi descritti al punto iv); vii) conferma che i dati inseriti nei modelli di segnalazione sono in linea con le informazioni contenute nei sistemi interni dei partecipanti; e viii) osservazioni o valutazione finali che risultano dalla revisione esterna. L’Eurosistema può fornire ulteriori indicazioni sulle modalità con le quali la valutazione del revisore deve essere condotta, nel qual caso i partecipanti si assicurano che i revisori effettuino la valutazione nel rispetto di tali indicazioni.»; e) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Fatto salvo il paragrafo 8, a seguito di un cambiamento nella composizione del gruppo OMRLT-III o di una riorganizzazione societaria che incida sull’insieme dei prestiti idonei del partecipante, è presentata una prima relazione riveduta in conformità alle istruzioni ricevute dalla BCN del partecipante, e con le seguenti modalità. a) Qualora prima del 31 marzo 2021 si verifichi una modifica nella composizione di un gruppo OMRLT-III o una riorganizzazione societaria, è presentata una prima relazione rivista entro il termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE per la OMRLT-III successiva alla modifica nella composizione del gruppo OMRLT-III o alla riorganizzazione societaria; b) qualora si verifichi una modifica nella composizione di un gruppo OMRLT-III o una riorganizzazione societaria tra il 1o aprile 2021 e il termine assegnato agli enti capofila per presentare alla rispettiva BCN di appartenenza domanda di riconoscimento della modifica della composizione del gruppo OMRLT-III precisato per l’ultima OMRLT-III nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE, è presentata una prima relazione rivista entro il termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE per la OMRLT-III successiva alla modifica nella composizione del gruppo OMRLT-III o alla riorganizzazione societaria; c) qualora si verifichi una modifica nella composizione di un gruppo OMRLT-III o una riorganizzazione societaria tra il termine assegnato agli enti capofila per presentare alla rispettiva BCN di appartenenza domanda di riconoscimento della modifica della composizione del gruppo OMRLT-III precisato per l’ultima OMRLT-III nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE e il 31 dicembre 2021, è presentata una prima relazione rivista entro il termine per i risultati della valutazione del revisore della prima relazione precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE, per i partecipanti che prendono parte per la prima volta all’ottava OMRLT-III o alle successive OMRLT-III. La BCN competente valuta l’impatto della revisione e adotta misure adeguate. Tali misure possono includere l’obbligo di rimborso delle somme prese in prestito che, tenuto conto delle modifiche nella composizione del gruppo OMRLT-III o della riorganizzazione societaria, eccedono il relativo limite di finanziamento. Il partecipante interessato, che può consistere in un ente di nuova costituzione a seguito della riorganizzazione societaria, fornisce le informazioni supplementari richieste dalla BCN competente funzionali alla valutazione dell’impatto della revisione.»; f) il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente: «8.   A titolo di eccezione rispetto al paragrafo 7, non è necessario un riesame della prima relazione ma si può invece tenere traccia del relativo impatto sui prestiti idonei sotto forma di aggiustamento nella seconda relazione o nella terza relazione, secondo i casi, qualora: a) la riorganizzazione societaria coinvolga enti che prima della riorganizzazione societaria erano soggetti a misure di vigilanza o di risoluzione e tali misure, come confermato dalle relative BCN, di fatto abbiano ostacolato la loro capacità di erogare prestiti per almeno la metà del secondo periodo di riferimento oppure per almeno la metà del periodo di riferimento speciale aggiuntivo; b) la riorganizzazione societaria coinvolga un’acquisizione da parte di un partecipante o di un componente del gruppo OMRLT-III o di un ente creditizio che non sia né un partecipante né un componente del gruppo OMRLT-III, che sia stata completata negli ultimi sei mesi del periodo di riferimento speciale aggiuntivo; o c) la BCN competente valuti che l’impatto della modifica nella composizione del gruppo o della riorganizzazione societaria non necessiti di una prima relazione riveduta. Per i casi di cui alle lettere b) e c), i partecipanti possono scegliere di rivedere la prima relazione per tenere conto delle riorganizzazioni societarie.»; g) è inserito il seguente paragrafo 8 bis: «8 bis   I partecipanti assicurano che la qualità dei dati forniti nelle prime relazioni rivedute ai sensi del paragrafo 7 sia valutata da un revisore esterno in conformità alle norme di cui al paragrafo 6. Tali valutazioni del revisore sono messe a disposizione della BCN competente entro il relativo termine indicato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE.»; 8) l’articolo 7 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 7 Inosservanza degli obblighi di segnalazione 1.   Ove un partecipante ometta di presentare una relazione o di rispettare gli obblighi di revisione, ovvero siano riscontrati errori nei dati segnalati, si applicano le seguenti disposizioni: a) se un partecipante omette di fornire alla BCN competente la prima relazione entro il relativo termine, il suo limite di finanziamento è ridotto a zero. b) se un partecipante omette di fornire alla BCN competente i risultati della valutazione del revisore della prima relazione entro il relativo termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE, il partecipante è tenuto a rimborsare tutte le consistenze in essere prese in prestito nell’ambito delle OMRLT-III il giorno di regolamento della successiva operazione di rifinanziamento principale al tasso di interesse pari al tasso medio sull’operazione di rifinanziamento principale per tutta la durata della relativa OMRLT fino al giorno di regolamento del rimborso, salvo durante il periodo di tasso di interesse speciale e durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, in cui si applica il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su ciascuno di tali periodi meno 50 punti base. c) Se un partecipante a una delle prime sette OMRLT-III omette di fornire alla BCN competente i dati relativi al secondo periodo di riferimento nella seconda relazione entro il relativo termine, il tasso di interesse pari al tasso medio sull’operazione di rifinanziamento principale per tutta la durata della relativa OMRLT-III si applica agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito delle OMRLT-III, salvo durante il periodo di tasso di interesse speciale e il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, in cui si applica il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su ciascuno di tali periodi meno 50 punti base. In deroga alla frase precedente, se il partecipante fornisce soltanto i dati relativi al periodo di riferimento speciale della seconda relazione e la valutazione del revisore di tali dati, e i prestiti netti idonei del partecipante durante il periodo di riferimento speciale sono pari o superiori al livello di riferimento dei prestiti netti, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dal partecipante è calcolato ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 o 3 bis, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafi 3 bis e 3 ter, rispettivamente. Il partecipante incorre inoltre in una penalità giornaliera di 500 euro fino alla presentazione della seconda relazione, fino a un massimo di 15 000 euro. La penalità è cumulata e addebitata dalla BCN competente al momento della ricezione della seconda relazione oppure quando è stato raggiunto il massimo della penalità qualora fino a quel momento la seconda relazione non sia ancora stata ricevuta. d) Se un partecipante a una delle prime sette OMRLT-III omette di fornire alla BCN competente gli esiti della valutazione del revisore dei dati relativi al secondo periodo di riferimento nella seconda relazione entro il relativo termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE, il tasso di interesse pari al tasso medio sull’operazione di rifinanziamento principale per tutta la durata della relativa OMRLT-III si applica agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III, salvo durante il periodo di tasso di interesse speciale e il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, in cui si applica il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su ciascuno di tali periodi meno 50 punti base. In deroga alla frase precedente, se il partecipante fornisce soltanto i dati relativi al periodo di riferimento speciale della seconda relazione e la valutazione del revisore di tali dati, e i prestiti netti idonei del partecipante durante il periodo di riferimento speciale sono pari o superiori al suo livello di riferimento dei prestiti netti, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dal partecipante è calcolato ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 o 3 bis, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafi 3 bis e 3 ter, rispettivamente. e) Se un partecipante a una delle prime sette OMRLT-III omette di fornire alla BCN competente i dati relativi al periodo di riferimento speciale o gli esiti della valutazione effettuata dal revisore dei dati relativi al periodo di riferimento speciale nella seconda relazione entro il termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE, i suoi prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale sono considerati inferiori al suo livello di riferimento dei prestiti netti e il partecipante non può avvalersi del tasso di interesse di cui all’articolo 5, paragrafo 1. f) Se un partecipante a una delle prime sette OMRLT-III omette di fornire alla BCN competente la terza relazione entro il relativo termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE, il tasso di interesse calcolato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, lettera b) o paragrafo 3, lettera b) si applica durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di tali OMRLT-III, mentre durante il periodo successivo al periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso è calcolato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), paragrafo 2, lettera c) o paragrafo 3, lettera c). Se un partecipante all’ottava OMRLT-III o alle successive OMRLT-III omette di fornire alla BCN competente la terza relazione entro il relativo termine, il tasso di interesse sugli importi presi in prestito dal partecipante alle OMRLT-III nell’ambito di tali OMRLT-III è calcolato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3 quater. In ciascuno dei casi di cui al presente punto, il partecipante incorre inoltre in una penalità giornaliera di 500 euro fino alla presentazione della terza relazione fino a un massimo di 15 000 euro. La penalità è cumulata e addebitata dalla BCN competente al momento della ricezione della terza relazione oppure quando è stato raggiunto il massimo della penalità qualora fino a quel momento la terza relazione non sia ancora stata ricevuta. g) Se un partecipante a una delle prime sette OMRLT-III omette di fornire alla BCN competente gli esiti della valutazione effettuata dal revisore dei dati relativi alla terza relazione entro il relativo termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE, il tasso di interesse durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale e durante il periodo successivo al periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale fino alla scadenza o al rimborso anticipato è calcolato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, paragrafo 2, o paragrafo 3. Se un partecipante all’ottava OMRLT-III o alle successive OMRLT-III omette di fornire alla BCN competente gli esiti della valutazione effettuata dal revisore dei dati relativi alla terza relazione entro il relativo termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE, il tasso di interesse sugli importi presi in prestito dal partecipante alle OMRLT-III nell’ambito di tali OMRLT-III è calcolato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3 quater. h) Se un partecipante non ottempera altrimenti agli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 6, paragrafo 7 o paragrafo 8 bis, il tasso di interesse pari al tasso medio sulle operazioni di rifinanziamento principali per la durata della relativa OMRLT-III si applica agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III, salvo durante il periodo di tasso di interesse speciale e durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, in cui si applica il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principale su ciascuno di tali periodi meno 50 punti base. i) Se un partecipante, in connessione con la revisione di cui all’articolo 6, paragrafi 6 e 8 bis, o altrimenti, riscontra errori nei dati presentati nelle relazioni, incluse imprecisioni o lacune, esso ne dà notifica alla BCN competente quanto prima. Ove la BCN competente riceva una notifica in merito a tali errori, imprecisioni o omissioni, o ne venga altrimenti a conoscenza: i) il partecipante fornisce quanto prima le informazioni supplementari richieste dalla BCE competente funzionali alla valutazione dell’impatto degli errori, imprecisioni o omissioni, in questione, e ii) la BCN competente può adottare misure adeguate, che possono includere un ricalcolo dei relativi valori che a sua volta può incidere sul tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito di OMRLT-III e l’obbligo di rimborsare gli importi presi in prestito che, in conseguenza dell’errore, dell’imprecisione o dell’omissione, eccedono il limite di finanziamento del partecipante. I partecipanti dimostrano che le eventuali carenze individuate dalla revisione di cui all’articolo 6, paragrafi 6 e 8 bis, sono state affrontate nei dati segnalati alle BCN conformemente alla tempistica richiesta dalla BCN competente nonché, qualora attraverso la valutazione del revisore della seconda relazione o della terza relazione siano individuate carenze, entro un termine che consenta la tempestiva comunicazione dei tassi di interesse da parte della BCN competente in base ai rispettivi dati in conformità al calendario indicativo pubblicato sul sito internet della BCE. 2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve eventuali sanzioni che possono essere irrogate a norma della Decisione BCE/2010/10 della Banca centrale europea (*1) in relazione agli obblighi di segnalazione di cui al regolamento (CE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). 3.   Al fine di evitare dubbi, gli obblighi di segnalazione e le relative sanzioni in caso di inosservanza di cui al paragrafo 1 si applicano solo se il partecipante partecipa alla OMRLT-III. (*1)  Decisione BCE/2010/10 della Banca centrale europea, del 19 agosto 2010, relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (GU L 226 del 28.8.2010, pag. 48).»;" 9)   Gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato alla presente decisione.
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