Art. 1
Costi totali stimati dei mezzi di decontaminazione CBRN di rescEU
In vigore dal 26 gen 2021
La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è così modificata:
1)
L’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
il quarto trattino è sostituito dal seguente:
«—risorse per la costituzione di scorte di materiale medico,»;
ii)
è aggiunto il seguente nuovo trattino:
«— mezzi nel settore degli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari.»;
b)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) costituzione di scorte di contromisure mediche o dispositivi di protezione individuale volti a combattere le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero di cui alla decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
(*1) Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).»;"
ii)
è aggiunta la seguente lettera g):
«g) mezzi di decontaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN).»;
2)
all’articolo 3 sexies, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3.
Sono istituiti i mezzi e le risorse di rescEU di cui all’, paragrafo 2, lettere da c) a g), allo scopo di gestire i rischi poco probabili dall’impatto molto elevato. L’assistenza finanziaria dell’Unione copre tutti i costi necessari per assicurare la disponibilità e la possibilità di mobilitare detti mezzi e risorse a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE.
4.
In caso di mobilitazione di mezzi e risorse di rescEU di cui all’, paragrafo 2, lettere da c) a g), nell’ambito del meccanismo unionale, l’assistenza finanziaria dell’Unione copre il 100 % dei costi operativi, conformemente all’articolo 23, paragrafo 4 ter, della decisione n. 1313/2013/UE.»;
3)
È inserito il seguente articolo 3 septies:
«Articolo 3 septies
Costi totali stimati dei mezzi di decontaminazione CBRN di rescEU
1. Nel calcolo dei costi totali stimati per i mezzi di decontaminazione CBRN facenti parte delle risorse di rescEU si tiene conto di tutte le categorie di costi di cui all’allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE.
2. I costi totali stimati per i mezzi di decontaminazione CBRN e pertinenti alla categoria di costi di cui al punto 1 dell’allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE sono calcolati sulla base dei prezzi di mercato al momento dell’acquisto, affitto o noleggio a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE. Quando acquistano, affittano o noleggiano risorse di rescEU, gli Stati membri forniscono alla Commissione le prove documentali dei prezzi reali di mercato, oppure prove equivalenti qualora non vi siano prezzi di mercato di alcuni componenti di tali risorse.
3. I costi totali stimati per le categorie di cui ai punti da 2 a 8 dell’allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE per i mezzi di decontaminazione CBRN sono calcolati almeno una volta nel periodo di ciascun quadro finanziario pluriennale, tenendo conto delle informazioni a disposizione della Commissione, tra cui i dati relativi all’inflazione. Tali costi sono utilizzati dalla Commissione per fornire un’assistenza finanziaria annua.
4. I costi totali stimati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono calcolati quando almeno uno Stato membro esprime interesse per l’acquisto, l’affitto o il noleggio di tale risorsa rescEU.»;
4)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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