Art. 2
In vigore dal 25 gen 2021
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista al punto 6 dell’accordo in forma di scambio di lettere (4).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:99:oj#art-2