Art. 1

In vigore dal 25 gen 2021
La decisione 98/683/CE è così modificata: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione 98/683/EC del Consiglio, del 23 novembre 1998, relativa al regime di cambio con le valute dell’UEMOA, della CEMAC e delle Comore»; 2) gli articoli da 3 a 5 sono sostituiti dai seguenti: « Le autorità francesi competenti informano periodicamente la Commissione, la Banca centrale europea e il Comitato economico e finanziario circa l’applicazione degli accordi. Le autorità francesi informano il Comitato economico e finanziario prima che siano apportate modifiche alla parità fra l’euro e le valute dell’UEMOA, della CEMAC o delle Comore. Articolo 4 La Francia può negoziare e concludere qualunque modifica degli attuali accordi, o sostituirli, purché non alteri la loro natura o la loro portata. La Francia informa preventivamente la Commissione, la Banca centrale europea e il Comitato economico e finanziario di tali modifiche. Articolo 5 La Francia sottopone all’attenzione della Commissione, della Banca centrale europea e del Comitato economico e finanziario qualunque progetto di modifica, mediante modifica o sostituzione, che incida sulla natura o sulla portata degli attuali accordi. Tali progetti necessitano dell’approvazione del Consiglio sulla base di una raccomandazione della Commissione, previa consultazione della Banca centrale europea.».
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