Art. 2
Rinnovo dell'autorizzazione
In vigore dal 22 gen 2021
Rinnovo dell'autorizzazione
Conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione è rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio dei seguenti prodotti:
a)
alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON-88Ø17-3;
b)
mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON-88Ø17-3;
c)
prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON-88Ø17-3 per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2021:67:oj#art-2