Art. 2

Rinnovo dell'autorizzazione

In vigore dal 22 gen 2021
Rinnovo dell'autorizzazione Conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione è rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio dei seguenti prodotti: a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON-88Ø17-3; b) mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON-88Ø17-3; c) prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON-88Ø17-3 per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
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