Art. 4

Metodo di rilevamento

In vigore dal 22 gen 2021
Metodo di rilevamento Per il rilevamento del granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) di cui all’ si applica il metodo indicato alla lettera d) dell’allegato.
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Metodo di rilevamento (Art. 4 Decisione (UE) 2021/65) — Testo vigente | Portale Normativo