Art. 1

In vigore dal 22 gen 2021
La decisione 2010/231/PESC è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) al paragrafo 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale o delle istituzioni somale nel settore della sicurezza diverse da quelle del governo federale della Somalia, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo. La fornitura degli articoli di cui agli allegati II e III e la prestazione di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari sono oggetto dei pertinenti requisiti di approvazione o notifica come segue: i) la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato II, destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale o delle istituzioni somale nel settore della sicurezza diverse da quelle del governo federale della Somalia allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo, sono oggetto dell’approvazione preventiva, caso per caso, da parte del comitato delle sanzioni conformemente ai paragrafi 4 bis e 4 ter; ii) la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato III destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo, sono oggetto di una notifica preventiva al comitato delle sanzioni conformemente ai paragrafi 4 e 4 ter; iii) la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato III e la fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari da parte degli Stati membri o di organizzazioni internazionali, regionali e subregionali, destinati unicamente allo sviluppo delle istituzioni somale nel settore della sicurezza diverse da quelle del governo federale della Somalia, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo, sono oggetto di una notifica preventiva al comitato delle sanzioni conformemente al paragrafo 4 ter e possono essere effettuate in assenza di decisione negativa del comitato delle sanzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di tale notifica;»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Il governo federale della Somalia ha la responsabilità principale di notificare al comitato delle sanzioni, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, ogni eventuale consegna di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato III alle forze di sicurezza nazionali somale, conformemente al paragrafo 3, lettera f), punto ii), del presente articolo. In alternativa, gli Stati membri che forniscono alle forze di sicurezza nazionali somale armamenti e materiale connesso possono darne notifica al comitato delle sanzioni con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, informandone l’organismo nazionale di coordinamento appropriato all’interno del governo federale della Somalia e fornendo a quest’ultimo, se del caso, sostegno tecnico per quanto riguarda le procedure di notifica, ai sensi dei paragrafi 13 e 14 dell’UNSCR 2498 (2019). Le notifiche contengono gli estremi del fabbricante e del fornitore di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, una descrizione degli armamenti e delle munizioni, incluso il tipo, il calibro e la quantità, la data e il luogo di consegna proposti, e tutte le pertinenti informazioni concernenti la prevista unità destinataria delle forze di sicurezza nazionali somale, o il luogo di stoccaggio previsto.»; 2) l’allegato IV è sostituito dall’allegato I della presente decisione; 3) l’allegato V è sostituito dall’allegato II della presente decisione.
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