Art. 1

In vigore dal 13 gen 2021
L’inserimento e la conservazione di fotografie, profili DNA e dati dattiloscopici nel SIS conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1862 rispettano le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche figuranti nell’allegato della presente decisione.
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