Art. 2

In vigore dal 29 dic 2020
1.   Prima della sua conclusione e purché vi sia reciprocità, l'accordo di cui all', paragrafo 1, è firmato e si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2021, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore e le procedure di cui paragrafo 2. 2.   Le versioni dell'accordo di cui all', paragrafo 1, in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono oggetto di revisione giuridico-linguistica finale. Le versioni linguistiche risultanti dalla revisione giuridico-linguistica di cui al primo comma sono dichiarate facenti fede e definitive mediante scambio di note diplomatiche con il Regno Unito. I testi facenti fede e definitivi di cui al secondo comma sostituiscono ab initio le versioni firmate dell'accordo di cui all', paragrafo 1. 3.   L'applicazione a titolo provvisorio di cui al paragrafo 1 è concordata mediante scambio di lettere tra la Comunità e il governo del Regno Unito. I testi di tali lettere sono acclusi alla presente decisione.
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