Art. 1

Trasferimento delle persone arrestate e fermate in vista dell’esercizio delle competenze giurisdizionali

In vigore dal 22 dic 2020
L’azione comune 2008/851/PESC è modificata come segue: 1) all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Atalanta contribuisce inoltre, nell’ambito dei suoi compiti secondari esecutivi, all’attuazione dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia, conformemente alla risoluzione 2182 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e alla lotta contro il traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia nel contesto della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988. 4.   Atalanta monitora altresì, come compito secondario non esecutivo, il traffico di stupefacenti, il traffico di armi, la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e il commercio illecito di carbone di legna al largo delle coste della Somalia, conformemente alle risoluzioni 2498 (2019) e 2550 (2019) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alla convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988. 5.   Atalanta può contribuire, come compito secondario non esecutivo, nei limiti dei mezzi e delle capacità e su richiesta, all’approccio integrato dell’UE per la Somalia e alle pertinenti attività della comunità internazionale, concorrendo in tal modo ad affrontare le cause profonde della pirateria e della sua rete. 6.   Lo Stato maggiore dell’UE sostiene Atalanta individuando le minacce ed effettuando una pianificazione preventiva con riguardo ai fattori decisivi che potrebbero incidere sull’operazione, al fine di tenere informato il comitato politico e di sicurezza a proposito di tali minacce e fattori.»; 2) il titolo dell’ è sostituito dal seguente: «Lotta contro la pirateria e le rapine a mano armata al largo delle coste della Somalia e protezione delle navi vulnerabili»; 3) il seguente articolo, il cui testo è identico a quello dell’articolo 12 dell’azione comune 2008/851/PESC soppresso dalla presente decisione, è inserito: «Articolo 2 bis Trasferimento delle persone arrestate e fermate in vista dell’esercizio delle competenze giurisdizionali 1.   Sulla base dell’accettazione da parte della Somalia dell’esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri o degli Stati terzi, da un lato, e dell’articolo 105 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dall’altro, le persone che si sospetta intendano, ai sensi degli articoli 101 e 103 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, commettere, che commettono o che hanno commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle acque territoriali o interne della Somalia o in alto mare, arrestate e fermate ai fini dell’esercizio di azioni giudiziarie, nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, sono trasferiti: — alle autorità competenti dello Stato membro o dello Stato terzo che partecipa all’operazione del quale la nave che ha effettuato la cattura batte bandiera, o — e tale Stato non può o non intende esercitare la propria giurisdizione, a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni. 2.   Le persone che si sospetta intendano, ai sensi degli articoli 101 e 103 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, commettere, che commettono o che hanno commesso atti di pirateria o rapine a mano armata, arrestate e fermate, in vista dell’esercizio delle competenze giurisdizionali, da Atalanta nelle acque territoriali, nelle acque interne o nelle acque arcipelagiche di altri Stati della regione, d’intesa con tali Stati, nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, possono essere trasferiti alle autorità competenti dello Stato interessato o, con il consenso dello Stato interessato, alle autorità competenti di un altro Stato. 3.   Nessuna delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere trasferita in uno Stato terzo se le condizioni del trasferimento non sono state stabilite con tale Stato terzo in conformità del diritto internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale dei diritti umani, al fine di garantire in particolare che nessuno sia sottoposto alla pena di morte, alla tortura o a qualsiasi altro trattamento crudele, inumano o degradante.»; 4) è inserito il seguente articolo: «Articolo 2 ter Contributo all’attuazione dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia e alla lotta contro il traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia 1.   Al fine di contribuire all’attuazione dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 2182 (2014), Atalanta effettua, come stabilito nei documenti di pianificazione e nella zona delle operazioni convenuta in alto mare al largo delle coste della Somalia, ispezioni di navi dirette in Somalia e provenienti da tale paese laddove vi siano fondati motivi di ritenere che tali navi trasportino, direttamente o indirettamente, verso la Somalia armi o materiale militare in violazione dell’embargo sulle armi nei confronti della Somalia o che trasportino armi o materiale militare destinati a persone o entità designate dal Comitato istituito a norma delle risoluzioni 751 (1992) e 1907 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Atalanta sequestra tali prodotti, li registra e li smaltisce e può dirottare tali navi e i relativi equipaggi verso un porto idoneo per facilitare tale smaltimento, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui la risoluzione 2182 (2014), e alle disposizioni stabilite nel piano operativo. 2.   Al fine di contribuire alla lotta contro il traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia, Atalanta agisce in conformità delle disposizioni e nella zona delle operazioni convenuta in alto mare al largo delle coste della Somalia, come stabilito nei documenti di pianificazione: a) per quanto riguarda le navi battenti una bandiera nazionale, laddove vi siano fondati motivi di ritenere che una tale nave sia utilizzata per il traffico di stupefacenti, Atalanta, se autorizzata esplicitamente dallo Stato di bandiera, sale a bordo di tale nave, la perquisisce per determinare se trasporti sostanze stupefacenti e, qualora vengano rinvenute prove di traffico illecito, adotta i provvedimenti opportuni in ordine a tale nave e al carico a bordo. Eventuali arresti, fermi, trasferimenti verso uno Stato terzo o azioni penali nei confronti di persone coinvolte nel traffico di stupefacenti possono essere effettuati dagli Stati membri che lo desiderino, a titolo nazionale, sulla base del loro diritto interno; b) per quanto riguarda le navi senza bandiera, Atalanta interviene, anche salendo a bordo ed effettuando una perquisizione, in conformità del diritto nazionale applicabile alla nave che interviene e del diritto internazionale, solo mediante mezzi messi a disposizione dagli Stati membri che hanno affermato di essere in grado di compiere tale intervento. Ulteriori interventi, quali il sequestro di stupefacenti e il dirottamento delle navi, nonché l’arresto, il fermo, il trasferimento verso uno Stato terzo e l’azione penale nei confronti delle persone coinvolte nel traffico di stupefacenti, possono essere effettuati dagli Stati membri che lo desiderino, a titolo nazionale, sulla base del loro diritto interno. 3.   Una volta approvato il piano operativo con le disposizioni necessarie, il comitato politico e di sicurezza attiva i compiti secondari esecutivi quando il comandante dell’operazione dell’UE riferisce che Atalanta dispone dei mezzi necessari per svolgere tali compiti e, per quanto riguarda l’embargo delle Nazioni Unite sulle armi, quando il Servizio europeo per l’azione esterna riferisce che sono state effettuate le notifiche di cui al paragrafo 15 della risoluzione 2182 (2014)del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 4.   Le prove rinvenute relative al trasporto di prodotti vietati nell’ambito dell’embargo sulle armi nei confronti della Somalia o di stupefacenti, in particolare nel corso delle ispezioni effettuate conformemente ai paragrafi 1 e 2, possono essere conservate da Atalanta per quanto riguarda il trasporto di armi e dagli Stati membri che accettano e sono in grado di farlo per quanto riguarda il trasporto di stupefacenti. In particolare, possono essere raccolti e conservati, conformemente al diritto applicabile, dati personali relativi alle persone coinvolte nel trasporto di tali armi e stupefacenti per quanto riguarda le caratteristiche che possono contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali, nonché i seguenti dettagli, a esclusione di altri dati personali: cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali pseudonimi o appellativi correnti; data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso; luogo di residenza, professione e luogo in cui si trovano; dati relativi alle patenti di guida, ai documenti di identificazione e al passaporto. Tali dati, nonché i dati relativi alle navi e alle attrezzature utilizzate da tali persone e le informazioni pertinenti acquisite nello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, possono essere comunicati alle pertinenti autorità di contrasto degli Stati membri. Possono anche essere comunicati da Atalanta per quanto riguarda il trasporto di armi e dagli Stati membri che accettano di farlo per quanto riguarda il trasporto di stupefacenti, agli Stati terzi che intendono esercitare la propria giurisdizione su tali persone e beni e agli organi dell’UE competenti conformemente al diritto applicabile. 5.   Possono essere conclusi accordi con Stati terzi, sulla base di autorizzazioni concesse caso per caso dal Consiglio, al fine di agevolare il trasferimento da parte di uno Stato membro di persone arrestate e fermate a norma del diritto nazionale per aver partecipato a violazioni dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia o al traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia, ai fini dell’esercizio dell’azione penale contro tali persone. Tali accordi includono condizioni per il trasferimento di tali persone nel rispetto del diritto internazionale pertinente, segnatamente del diritto internazionale dei diritti umani, al fine di garantire in particolare che le persone interessate non siano sottoposte alla pena di morte, alla tortura o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti.»; 5) all’articolo 8, sono aggiunti i paragrafi seguenti: «Atalanta opera in stretto coordinamento con la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) e con la missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia). Sostiene, nei limiti dei mezzi e delle capacità, i programmi pertinenti dell’UE. Atalanta sviluppa, nei limiti dei mezzi e delle capacità, una cooperazione specifica con l’operazione Agenor.»; 6) all’articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Atalanta sostiene, nei limiti dei mezzi e delle capacità, in particolare attraverso lo sviluppo di capacità e lo scambio di informazioni, il centro di fusione regionale di informazione marittima in Madagascar e il centro operativo di coordinamento regionale nelle Seychelles.»; 7) l’articolo 12 è soppresso; 8) all’articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 è pari a 9 930 000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari a 0 %.»; 9) all’articolo 15, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   Atalanta è autorizzata a condividere con il gruppo di esperti sulla Somalia, con l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, con le CMF, con il centro di fusione regionale di informazione marittima e con il centro operativo di coordinamento regionale, le informazioni, che non siano dati personali, raccolte in merito ad attività illecite o non autorizzate nel corso delle sue operazioni. 5.   Atalanta è autorizzata a diffondere a Interpol, conformemente all’, lettera h), e a Europol, conformemente all’, lettera i), informazioni raccolte in merito ad attività illecite diverse dalla pirateria nel corso delle sue operazioni.»; 10) all’articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’operazione dell’UE si conclude il 31 dicembre 2022.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2020:2188:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo