Art. 1
Metodologia comune per la misurazione del riutilizzo
In vigore dal 18 dic 2020
Metodologia comune per la misurazione del riutilizzo
1. Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri misurano il riutilizzo effettuando un monitoraggio qualitativo e quantitativo delle misure sul riutilizzo.
2. Il monitoraggio qualitativo di cui al paragrafo 1 comprende l’individuazione e la descrizione delle misure sul riutilizzo e una valutazione dei relativi impatti o effetti previsti sulla base dei dati disponibili. Il monitoraggio qualitativo è effettuato ogni anno.
3. Il monitoraggio quantitativo di cui al paragrafo 1 è effettuato misurando il riutilizzo generato dagli operatori del riutilizzo o dai nuclei familiari mediante uno dei metodi elencati qui di seguito o una combinazione di tali metodi o ancora qualsiasi altro metodo equivalente in termini di pertinenza, rappresentatività e affidabilità:
a)
misurazione diretta del riutilizzo mediante un dispositivo di misurazione per determinare la massa dei prodotti riutilizzati;
b)
calcolo del bilancio di massa del riutilizzo sulla base della massa in entrata e in uscita di prodotti nelle operazioni di riutilizzo;
c)
questionari e interviste con gli operatori del riutilizzo o i nuclei familiari;
d)
diari di persone che registrano o annotano periodicamente informazioni sul riutilizzo.
Il monitoraggio quantitativo per una data categoria di prodotti è effettuato almeno una volta ogni tre anni. Il primo monitoraggio riguarda tutte le categorie di prodotti ed è effettuato per il primo periodo di riferimento di cui all’articolo 37, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2008/98/CE.
4. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire l’affidabilità e l’accuratezza dei dati relativi al riutilizzo. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché la misurazione del riutilizzo effettuata conformemente alla metodologia comune di cui al presente articolo si basi su un campione rappresentativo della popolazione o degli operatori del riutilizzo o dei nuclei familiari, a seconda dei casi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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