Art. 2

Attribuzione delle quote destinate ad essere immesse in libera pratica

In vigore dal 17 dic 2020
Attribuzione delle quote destinate ad essere immesse in libera pratica 1.   Le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e altri clorofluorocarburi completamente alogenati sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato I, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021. 2.   Le quote di halon sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato II, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021. 3.   Le quote di tetracloruro di carbonio sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato III, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021. 4.   Le quote di 1,1,1-tricoloroetano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato IV, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021. 5.   Le quote di bromuro di metile sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato V, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021. 6.   Le quote di idrobromofluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VI, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021. 7.   Le quote di idroclorofluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VII, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021. 8.   Le quote di bromoclorometano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VIII, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021. 9.   Le quote attribuite a ciascuna impresa figurano nell’allegato IX.
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Attribuzione delle quote destinate ad essere immesse in libera pratica (Art. 2 Decisione (UE) 2020/2181) — Testo vigente | Portale Normativo